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Patente a punti – Imprese e lavoratori autonomi – Cantieri temporanei e mobili

Dal prossimo 1° ottobre 2024 sarà operativa, sulla base delle previsioni del recentissimo D.L. 19/2024, la patente a punti rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Tale misura avrà impatto, in particolare, per il comparto dell’edilizia e per quelli più strettamente correlati allo stesso.

Si riporta, di seguito, una sintesi operativa che sarà opportunamente e tempestivamente integrata con i successivi provvedimenti normativi e relative circolari applicative non appena disponibili

COS’È LA PATENTE A PUNTI

Si tratta di un nuovo sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che opera attraverso l’attribuzione di un totale di 30 crediti di partenza che si riduce in presenza di inadempienze, sanzioni ed irregolarità.

REQUISITI DI RILASCIO

  1. iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato;
  2. esatto adempimento per imprese e lavoratori degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008;
  3. esatto adempimento per i lavoratori autonomi degli obblighi formativi di al D. Lgs. 81/2008;
  4. possesso di DURC regolare in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

DECURTAZIONE DEI PUNTI

La dotazione iniziale per le imprese sarà pari a 30 crediti.

In presenza di violazioni a seguito di accertamenti e provvedimenti definitivi emanati dagli Enti preposti, la patente verrà decurtata di:

  • 20 crediti in caso di incidente mortale del lavoratore;
  • 15 crediti se l’incidente determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale del lavoratore;
  • 10 crediti in presenza di un infortunio che comporta inabilità temporanea assoluta per più di 40 giorni del lavoratore.

In presenza di una dotazione inferiore ai 15 crediti NON sarà consentito ad imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione.

SANZIONI

L’attività esercitata da imprese o lavoratori autonomi sprovvisti di patente o in possesso di una dotazione inferiore a 15 crediti comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 6.000 a € 12.000, non soggetta alla procedura di diffida nonché l’esclusione, per un periodo di 6 mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.

In caso di infortunio con morte o inabilità permanente al lavoro del lavoratore, assoluta o parziale, l’Ispettorato può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.

In aggiunta agli adempimenti già previsti per committente e responsabile dei lavori, si prevede, altresì, da parte degli stessi la verifica del possesso della patente anche da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nelle ipotesi di subappalto ovvero per le imprese che non siano tenute al possesso della patente stessa e delle relative condizioni di esonero.

RECUPERO CREDITI

La frequenza di specifici corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentirà di riacquistare, per ciascun corso, 5 crediti, a condizione che sia trasmessa copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato.

I crediti riacquistati non potranno superare complessivamente il numero di quindici.

Decorsi 2 anni dalla notifica degli atti o dei provvedimenti di sospensione, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti se l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati nelle more destinatari di ulteriori atti o provvedimenti analoghi.

Ulteriori 5 crediti possono essere assegnati alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/200

ESONERO DA PATENTE A PUNTI

Non è prevista l’applicazione della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui al Codice degli Appalti

AZIENDE VIRTUOSE

Il decreto prevede che le aziende per cui siano assenti violazioni o irregolarità, potranno essere iscritte in uno specifico elenco informatico di pubblico accesso nonché avranno diritto al rilascio di un attestato da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni necessità o supporto in merito.

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