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Tutela acquirenti immobili da costruire: sarà obbligatorio trascrivere il preliminare

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza, che contiene modifiche alle norme in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Queste modifiche modifiche si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019. Inoltre, con appositi decreti da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti i modelli standard di fideiussione e polizza assicurativa decennale.

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano le seguenti:

  • la fideiussione a garanzia degli acconti potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni e non dai intermediari finanziari;
  • la fideiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si verifica se il notaio dichiari di non aver ricevuto per la data del rogito la polizza assicurativa che dovrà essere conforme al modello standard approvato con successivo e apposito DM;
  • il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare;
  • nel contratto preliminare oltre all’indicazione degli estremi della fideiussione (obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito DM. In via transitoria nelle more dell’adozione del DM il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti;
  • nell’atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale e si dovrà dare atto della sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito DM. In via transitoria il contenuto della polizza assicurativa è determinato dalle parti;
  • il mancato rilascio, all’atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà causa di nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta però valere solo dall’acquirente (analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio della fideiussione).
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