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Appalti, ok al punteggio assegnato sulla base di una formula indipendente che «marginalizza» il prezzo

Nell’ambito di una gara da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima l’assegnazione del punteggio economico sulla base di una formula matematica “parabolica” ed “indipendente” che “marginalizza” l’elemento prezzo.

L’adozione di un criterio finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici dell’offerta, infatti, costituisce legittima espressione dell’ampia discrezionalità spettante alla stazione appaltante nella determinazione delle formule in base alle quali attribuire il punteggio alla componente economica delle proposte dei concorrenti.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato rileva, al riguardo, che la stazione appaltante può discrezionalmente individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte e a differenziarle in ragione della rispondenza alle proprie esigenze, ed a tal fine può prevedere una graduazione del punteggio economico secondo criteri di proporzionalità o di progressività, che possono essere sindacati in sede giurisdizionale nelle sole ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza ovvero qualora determinino una violazione della trasparenza o della possibilità di partecipazione o di comprensione delle relative clausole ai partecipanti.

L’utilizzo di una formula “indipendente – parabolica (od esponenziale)”che limita l’utilizzo del differenziale per la valutazione del prezzo, secondo il Collegio, rispetta pienamente tali parametri di legittimità.

Sotto il profilo della logicità/ragionevolezza, infatti, tale criterio, marginalizzando il peso degli elementi economici dell’offerta, persegue lo scopo di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta, obiettivo non soltanto legittimo ma particolarmente apprezzabile in relazione agli appalti ad elevato tasso tecnico.

La valutazione della componente economica delle offerte sulla base della formula matematica in oggetto rispetta altresì i parametri di proporzionalità/progressività nell’attribuzione del punteggio in quanto, seppure “limita le differenziazioni tra le varie offerte economiche, a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi, non può tuttavia sostenersi che escluda un collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso ed il punteggio attribuito”.

Quanto ai requisiti di trasparenza ed intelligibilità dei criteri di assegnazione del punteggio, l’utilizzo di formule indipendenti (per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri) consente ad ogni concorrente di individuare ex ante il punteggio che sarà applicato alla sua offerta, a prescindere da quelle degli altri concorrenti, e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta grazie alla possibilità di individuare quel valore oltre il quale l’offerta non è conveniente.

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