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Infortunio sul lavoro – COVID19 – Responsabilità datore di lavoro – Nuovi importanti chiarimenti

In relazione ai dubbi interpretativi insorti, anche con riferimento alla precedente circolare INAIL che ha esteso le tutele previste per l’infortunio sul lavoro ai casi di COVID19 verificatisi in ambiente di lavoro, lo stesso Istituto, con nuova circolare, ha chiarito, in via definitiva, le proprie posizioni in merito.

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non è in alcun modo correlato con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio stesso.

La responsabilità, infatti, sarebbe ipotizzabile esclusivamente in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che, nel caso dell’emergenza epidemiologica in atto, sono identificati nei Protocolli delle Parti Sociali e nelle linee guida emanate da Governo e Regioni.

Non è, dunque, responsabile il datore di lavoro del contagio al proprio dipendente, se ha adottato ogni misura prevista dai Protocolli per la sicurezza.

L’infortunio, inoltre, sarebbe indennizzabile esclusivamente a condizione che sussista la prova che il virus sia conseguito all’ambiente di lavoro. La circolare ribadisce che, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori (personale medico-sanitario, personale addetto ad attività di front office, in sintesi) non esiste una presunzione diretta di riconducibilità della contrazione dell’infezione al luogo di lavoro.

L’Istituto chiarisce che, anche qualora risultasse che il virus sia stato in concreto ed effettivamente contratto in ambito lavorativo e fosse così possibile qualificare l’infezione come infortunio sul lavoro, discenderebbe soltanto l’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL medesimo. Resterebbe a carico dell’infortunato l’onere di provare l’occasione sul luogo di lavoro della contrazione dell’infezione.

Riguardo alla responsabilità civile e penale del datore di lavoro, l’INAIL ha precisato che potrà sussistere soltanto quando sia accertato il dolo o la colpa nel verificarsi dell’infortunio.

Pertanto, in concreto, occorre che la contrazione da parte del dipendente del Covid-19, non solo sia effettivamente avvenuta in occasione di lavoro, ma sia anche imputabile al datore di lavoro.

Solo nell’ipotesi in cui sia dimostrata una effettiva e certa responsabilità del datore di lavoro, l’INAIL avrebbe eventuale titolo per richiedere il rimborso all’azienda di quanto erogato al lavoratore infortunato a titolo di indennità ovvero potrebbero raffigurarsi a carico del datore di lavoro ulteriori profili di responsabilità penale.

Nella circolare, l’INAIL conferma che l’imprenditore non è, in generale e con specifico riferimento all’infezione da COVID19, tenuto ad assicurare l’assenza totale di rischio e che, pertanto, eventuali colpe del datore di lavoro debbano ritenersi escluse quando lo stesso abbia concretamente adempiuto alle misure di prevenzione, protezione individuale, formazione ed informazione del personale, alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori cosiddetti “fragili”, attuando i Protocolli delle parti Sociali e le linee guida in tema di sicurezza Covid-19, per come già anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni in merito.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni necessita e chiarimenti.

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