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D.L. c.d. Rilancio – Verifica del DURC

Forniti dall’INPS chiarimenti in merito alla modifica introdotta da una norma del cosiddetto “Decreto Rilancio”, circa la previsione in materia di DURC già contenuta nel cosiddetto “Decreto Cura Italia”.

In sostanza la norma in materia del Decreto Rilancio ha statuito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

L’INPS, pertanto, ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

In virtù di quanto sopra la CNCE ha comunicato alle Casse Edili/Edilcasse di procedere al rilascio dei DURC, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità e le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza.

E’ stato, altresì, ricordato alle Casse che sarà, comunque, necessario tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall’Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).

Per ogni necessità e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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