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Malattia per quarantena da COVID – Tutela previdenziale – Indicazioni operative

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità previste dalla normativa per la quarantena da COVID.

In particolare, la previsione normativa  che dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del relativo trattamento economico,  fa riferimento al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò deve essere aggiunta l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.

Tali periodi, ricorda l’INPS, non sono computati ai fini del calcolo del periodo di comporto, ovvero del periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, l’INPS delinea gli adempimenti a carico del lavoratore , del datore di lavoro e del medico curante.

L’INPS inoltre chiarisce  che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 o in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. A tal fine il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante per  l’avvio del procedimento per il riconoscimento della relativa prestazione.

Nel caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 la tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dai medici legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza nessun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. In questo caso la patologia verrà gestita come una malattia comune.

L’INPS, inoltre, chiarisce le procedure da seguire per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore della normativa.

Per approfondimenti e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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