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D.L. Sostegni – Misure economiche, fiscali e a sostegno della liquidità

E’ stato approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri il decreto legge, c.d. DL Sostegni, contenente tutta una serie di interventi di sostegno per imprese, lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito significativi cali di fatturato a causa della crisi economica indotta dalla pandemia.

ALCUNE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (art. 1), al ricorrere di due condizioni:

  • ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo d’imposta 2019;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

In ogni caso, a tutti i soggetti il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 150.000 euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio può essere riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza limiti.

Pressoché in contemporanea alla pubblicazione del DL “Sostegni” è stato siglato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento che definisce le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze con le quali i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, potranno richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1.

Con questo provvedimento vengono approvati anche il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha anche realizzato una nuova guida, Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni, che spiega in modo semplice tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati alle modalità di calcolo del contributo, incluse le indicazioni per richiederlo.

Il D.L. reca poi una serie di misure di carattere fiscale, a partire dalla proroga di alcune sospensioni di versamenti previste dai provvedimenti precedenti. In particolare, sono sospesi fino al 30 aprile 2021 i versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti 3 tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito emessi da Enti previdenziali previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da cartelle di pagamento notificate dal 1° marzo al 30 aprile 2021 (art. 4).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il sessantesimo giorno successivo al termine del periodo di sospensione.

In considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti, il D.L. prevede lo scaglionamento nel tempo dei termini di notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.

Inoltre, il D.L. provvede allo stralcio dei debiti tributari fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione, ma con due limitazioni:

  1. il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (non più 2015);
  2. la platea dei beneficiari, che ricomprende soggetti con redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019.

Il D.L. prevede poi che, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nel 2020, possono essere definite in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 5). Possono accedere a tale definizione – che consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che abbiano subito una riduzione maggiore del 3% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

Infine, si stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni (tra cui, ad esempio, la perdita del fatturato di almeno il 30% rispetto al periodo pre-crisi), ove il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (attualmente fissato a 1,8 milioni di euro) si riveli insufficiente a contenere tutti gli aiuti fruiti, il beneficiario potrà contare sul tetto più elevato di 10 milioni di euro previsto dalla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato (art. 1). L’individuazione delle modalità attuative di tale previsione è demandata 5 a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

MISURE A SOSTEGNO DELLE LIQUIDITÀ DELLE GRANDI IMPRESE

Viene istituito un apposito Fondo presso il MISE, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021, per la concessione di aiuti alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni (art. 37). La norma prevede un’apposita definizione di imprese in temporanea difficoltà finanziaria, ma rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione di criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.

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