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DL Sostegni bis – Misure in tema di credito e finanza

Il Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto DL Sostegni-bis) contiene misure per continuare a sostenere la liquidità imprese italiane danneggiate dall’emergenza e favorirne il riequilibrio della struttura finanziaria.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte dal decreto su temi del Credito e della Finanza di interesse per le imprese.

Moratoria di Legge per le PMI (articolo 16)

Il Decreto prevede, in linea con quanto richiesto da Confindustria, la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni dei pagamenti dei finanziamenti prevista dal DL Cura Italia. La sospensione riguarda tutte le forme tecniche di prestiti già previste dal DL Cura Italia. Con particolare riguardo ai finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota capitale e una quota interessi, si potrà prorogare solo la sospensione del pagamento della quota capitale, al fine di evitare riclassificazioni delle esposizioni in default.

Diversamente da quanto previsto in occasione delle precedenti proroghe – che erano automatiche, salvo diversa comunicazione dell’impresa – in questo caso servirà una comunicazione dell’impresa alla banca entro il prossimo 15 giugno da presentare con le medesime modalità previste dal DL Cura Italia per la presentazione della prima richiesta.

Fondo Garanzia per le PMI (articoli 12, 13 e 15)

Il decreto prevede quanto segue:

  • la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dall’articolo 13 del DL Liquidità;
  • l’allungamento, da 6 a 10 anni, dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Tale allungamento è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea;
  • per i finanziamenti di importo fino a 30mila euro garantiti al 100% è previsto un abbassamento, a partire dal 1° luglio 2021, della percentuale di copertura al 90%. Inoltre, sempre da luglio 2021, viene eliminato il tetto al tasso d’interesse;
  • viene eliminata la possibilità, per le midcap con numero di dipendenti inferiori a 250, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Tali imprese potranno accedere solo alla garanzia di SACE. Come riportato nella Circolare 4/2021 di 3 Mediocredito Centrale del 26 maggio 20211, la disposizione riguarda anche le operazioni che alla data di entrata in vigore erano state presentate al Fondo, ma non ancora deliberate. Tale tipologia di imprese resta comunque ammissibile all’intervento del Fondo nell’ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;
  • è stata inserita nuovamente la possibilità per enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di presentare richieste di garanzia al Fondo per i finanziamenti di importo inferiore a 30mila euro;
  • il potenziamento, rispetto all’ordinaria attività del Fondo sui portafogli di finanziamenti, dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI sui portafogli di finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
  • l’istituzione, in linea con quanto proposto da Confindustria, di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI destinata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da imprese fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (cd. Basket Bond). Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Seppure la misura sia nel complesso positiva, il limite minimo previsto è ancora troppo alto ed esclude imprese di più piccole dimensioni che potrebbero patrimonializzarsi con emissioni di importo inferiore. Per l’attuazione della misura è previsto un decreto del MISE di concerto con il MEF.

Garanzie SACE (art. 13)

Il decreto prevede quanto segue:

  • la proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;
  • la possibilità di allungare, da 6 a 10 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute per il rilascio o per l’estensione della durata dei prestiti saranno determinate in conformità con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni delle attuali percentuali di copertura (tra 70 e 90% in base alla dimensione d’impresa). L’effetto è che le nuove operazioni delle imprese con dipendenti fino a 499, alle quali secondo il DL Liquidità si applicano le percentuali di copertura previste per il Fondo di Garanzia per le PMI, saranno coperte all’80%, mentre le nuove operazioni di imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 saranno garantite al 90%;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2021 e il rafforzamento delle condizioni di accesso agevolate alla garanzia SACE da parte delle midcap (intese come imprese fino a 499 dipendenti). In particolare, per le midcap la garanzia sar gratuita e non vi saranno l’obbligo di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e il divieto di distribuire dividendi per l’anno in corso o, se gi distribuiti, per 12 mesi. La percentuale di copertura delle midcap, come sopra indicato, scenderà dal 90% all’80%;
  • la proroga, al 31 dicembre 2021, e il rafforzamento della garanzia di SACE ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari ed altri titoli emessi dalle imprese. In particolare, viene significativamente ridotto (dal 30% al 15%) il vincolo a mantenere, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, una quota del valore dell’emissione per l’intera durata della garanzia. L’abbassamento di tale vincolo è positivo, in quanto il vincolo del 30% rendeva la misura poco appetibile.

Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali (articolo 21)

Il decreto prevede un incremento di 1 miliardo del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. L’incremento è attribuito alla Sezione dedicata ai debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Ai fini dell’immediata operatività del Fondo, è prevista, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la stipula tra MEF e CDP di un Addendum alla convenzione gi sottoscritta ai sensi del DL Rilancio. Ai sensi della disposizione, gli enti locali, le regioni e le province autonome, che al 31 dicembre 2020 hanno registrato una carenza di liquidità e non possono quindi far fronte ai pagamenti dei propri debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 7 luglio 2021, possono presentare richiesta a CDP per un’anticipazione di liquidità da destinare a tali pagamenti. L’anticipazione di liquidità è subordinata al riconoscimento dello stato di carenza da parte di CDP. L’anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 e gli enti devono provvedere all’estinzione dei propri debiti entro 30 giorni dalla data dell’anticipazione. La misura è positiva e contribuisce all’ulteriore smaltimento dei debiti maturati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti del settore privato.

Patrimonio Destinato di CDP (articolo 17)

E’ prevista, in linea con quanto richiesto da Confindustria, la proroga al 31 dicembre 2021 dell’operatività del Patrimonio Destinato di CDP nell’ambito del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato. 6 è consentito, inoltre, l’apporto di liquidità al Patrimonio Destinato da parte del MEF, in alternativa all’apporto di titoli di Stato.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.

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