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Sismabonus acquisti al 110%, novità dall’Agenzia delle Entrate

E’ possibile accedere al Super Sismabonus acquisti anche se le unità immobiliari da demolire sono “di lusso” purché al termine dei lavori  le nuove unità ricostruite non siano accatastate in A/1, A/8 e A/9. In tal senso viene ricordato che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.

A partire dal 1° luglio 2020, il Sismabonus acquisti “ordinario”, per le persone fisiche ammesse ad usufruirne, si considera assorbito dalla nuova detrazione potenziata. In sostanza, al ricorrere di tutti i requisiti per accedere al Super Sismabonus acquisti, l’acquirente non può scegliere di fruire del beneficio in misura ordinaria.

Inoltre, nell’ipotesi in cui la demolizione e la ricostruzione siano eseguite da imprese diverse, il Sismabonus acquisti – ordinario o super – si applica solo se entrambe svolgono attività di costruzione o ne siano astrattamente idonee. L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è verificata dal codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.

Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in due recenti Risposte in tema di Super Sismabonus acquisti.

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