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Contratto di rioccupazione – Esonero contributivo – Decreto Sostegni bis – Istruzioni Inps

Si informa che l’Inps ha fornito le prime indicazioni inerenti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo introdotto dal decreto Sostegni bis (recentemente convertito in legge) spettante in caso di assunzione effettuata da datori di lavoro privati con il contratto di rioccupazione.

Si rammenta che l’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

E’ consentito assumere con contratto di rioccupazione, precisa l’Inps, anche se l’assunzione è in adempimento di un obbligo di legge o di contratto collettivo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori (con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico), che assumono lavoratori con il contratto in argomento nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per un periodo massimo di sei mesi, ed è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è compatibile con altre eventuali agevolazioni per assunzioni applicabili ma le citate agevolazioni possono essere fruite solo successivamente alla scadenza dei 6 mesi di durata del contratto di rioccupazione nel caso di continuazione del rapporto di lavoro dopo il citato periodo.

In relazione ai vincoli propri dell’esonero previsto dal decreto Sostegni bis, il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, oltre che di altre condizioni di carattere generale, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi,  nella medesima unità produttiva.

Successivamente saranno emanate le istruzioni per la fruizione del beneficio in oggetto con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero  che sarà reso disponibile nel mese di settembre 2021 ed alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive dei datori di lavoro.

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