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Cooperative trasformazione, manipolazione e commercializzazione prodotti agricoli propri o dei loro soci: da gennaio 2022 versamento contribuzione NASPI

Dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano, e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci devono versare la contribuzione che finanzia la NASPI per il personale in forza al 1° gennaio anche assunto in precedenza.

Infatti l’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio) con i commi 221 e 222, oltre a delineare le nuove norme sulla Naspi dal 2022, estende la Naspi stessa agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano, e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. (vedi paragrafo “indennità di disoccupazione naspi e dis-coll”, nostra notizia dal titolo “Legge di bilancio: novità in materia di lavoro”).

Si tratta delle cooperative di trasformazione di cui alla legge 240/1984 che, secondo l’articolo 2, vanno inquadrate nel settore agricolo solo qualora le lavorazioni riguardano prevalentemente prodotti propri o conferiti dai soci. Alle cooperative che non rispettano il criterio competono gli ordinari inquadramenti commerciali o industriali.

Dal 2022, pertanto, agli operai agricoli citati viene corrisposta la NASPI in luogo della disoccupazione agricola e dalla stessa data valgono i nuovi requisiti (previsti anche per altri settori) del possesso dello stato di disoccupazione e del possesso delle 13 settimane di contribuzione nel quadriennio antecedente all’inizio del periodo di disoccupazione con eliminazione dell’ulteriore requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi.

Al fine di soddisfare il nuovo requisito l’Inps, di recente, nel disciplinare la nuova NASPI anche per altri settori, ha precisato che la contribuzione versata alla gestione agricola sino allo scorso 31 dicembre non può essere computata ai fini della durata della Naspi se è stata utile alla fruizione della disoccupazione agricola: ciò in quanto anche se la cessazione di un rapporto iniziato nel 2021 sia avvenuta dal 1° gennaio 2022, la previgente normativa da’ diritto alla disoccupazione agricola per i mesi che precedono l’assunzione.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici delle sedi territoriali di riferimento.

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