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ACE innovativa 2021

Con l’introduzione dell’ACE nel 2011, lo Stato voleva incentivare e riconoscere quali virtuosi i comportamenti dei soggetti di impresa che destinavano le proprie riserve, gli utili prodotti o le ulteriori capitalizzazioni nelle società al fine di agevolare la capitalizzazione delle imprese.

Il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, c.d. “Sostegni-bis” ha, da ultimo, introdotto, tra le misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19, un rafforzamento dell’agevolazione ACE, limitatamente al periodo d’imposta 2021, denominato “ACE innovativa 2021”.

L’agevolazione prevede l’applicazione di un coefficiente di rendimento nozionale sull’incremento di capitale proprio 2021 del 15% (a condizione che tale incremento sia “conservato” almeno sino alla fine del 2023).

Si ricorda che l’ACE spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese.

Per il calcolo dell’importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale.

Poiché siamo in periodo di approvazione del bilancio, momento particolare in cui si assumono decisioni in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio, una riflessione sull’attivazione o meno dell’agevolazione ACE INNOVATIVA è quanto mai importante ed attuale.

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