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INL: modifiche alla disciplina del subappalto sul rispetto dei trattamenti economici e normativi – Chiarimenti sull’entrata in vigore normativa pregressa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del subappalto negli appalti pubblici, prevista dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificata dall’art. 49, D.L. n. 77/2021.

Si ricorda che la citata normativa ha stabilito che “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

L’INL, ad integrazione di precedenti indicazioni, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e acquisito il parere ANAC, ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo temporale dell’art. 49, affermando che “sebbene il tenore letterale della disposizione poteva lasciar propendere per una immediata operatività della stessa anche nei confronti dei contratti di subappalto in corso alla data della sua entrata in vigore, si ritiene che le modifiche apportate al predetto comma non possano risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, attesa l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara“.

Inoltre, l’INL ha precisato che la norma si è resa necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati dai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20%) al ribasso ritenuto, a seguito di procedura di infrazione, non compatibile con le direttive europee. Tali considerazioni sembrano, quindi, legare l’applicabilità delle novelle contenute al comma alle caratteristiche delle offerte economiche formulate dai subappaltatori”.

In considerazione di quanto sopra esposto l’INL ritiene che le nuove disposizioni di cui trattasi risultino applicabili unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 e cioè dal 1° giugno 2021.

Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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