Ultime notizie
Home / News tematiche / Lavoro, relazioni industriali e welfare / Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) – Indennità una tantum di 200 euro per dipendenti – Istruzioni INPS

Decreto Aiuti (DL n. 50/2022) – Indennità una tantum di 200 euro per dipendenti – Istruzioni INPS

Forniti dall’INPS chiarimenti ed indicazioni operative di in merito all’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’art 31 D.L. 50/2022.

Il citato art. 31 prevede testualmente che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti non titolari di altri trattamenti e che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80 per almeno una mensilità.

La suddetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti previsti dal citato art. 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS o altri ammortizzatori sociali o per congedi).

L’indennità è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con cui lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”. l’INPS ha fornito chiarimenti anche sui contenuti di tale dichiarazione, allegando altresì un facsimile della stessa.

L’Istituto ricorda che possono accedere al beneficio di cui al citato comma 121 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi a carico del lavoratore), e quindi, ricorrendone i presupposti, al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro qui esaminata, tutti lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Il beneficio di cui al comma 121 trova applicazione, mese per mese, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L’Istituto si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui al citato comma 121, ossia a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. L’INPS precisa, peraltro, che la fruizione del predetto esonero esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro.

Per quanto riguarda il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui al comma 121, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro, che il DL n. 50/2022 individua nel primo quadrimestre dell’anno 2022, l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, comunica che tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare n. 73/2022, ossia fino al 23 giugno 2022.

Per espressa disposizione di legge, l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione, sopra citata, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

D’altra parte, l’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Qualora dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato in UniEmens l’indennità di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che l’Istituto stesso si riserva di fornire con successivo messaggio. Ai fini del recupero, l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l’indennità per il medesimo lavoratore e che, di conseguenza, saranno tenuti alla restituzione.

L’Inps fissa anche le modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

Per completezza di informazione, si segnala che la medesima circolare riporta chiarimenti e indicazioni operative anche con riferimento all’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’art. 32 del medesimo DL n. 50/2022, rispettivamente per pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione (Parte II) e per altre categorie di soggetti, quali ad esempio titolari di NASpI e DIS-COLL, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza etc. (Parte III).

Come sopra accennato, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla dichiarazione del lavoratore richiesta dall’art. 31 del DL n. 50/2022, allegando altresì un facsimile della stessa .

Come detto, il citato art. 31 dispone, al comma 1, che l’indennità sia riconosciuta “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.
Per ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, quindi, il dipendente deve presentare allo stesso una dichiarazione con cui afferma di non essere titolare delle suddette prestazioni, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1) ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (comma 18). Si tratta delle categorie di soggetti per le quali è prevista l’erogazione a luglio dell’indennità una tantum direttamente da parte dell’Inps, ai sensi dell’art. 32 del medesimo DL n. 50/2022.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Rapporto pari opportunità: prorogato dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024 il termine ultimo per la presentazione del rapporto biennale

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga dal 30 aprile 2024 al 15 luglio …