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Congedi di paternità obbligatori e dimissioni: diritto Naspi (eventualmente retroattivo) per lavoratori e ticket di licenziamento per le aziende

L’INPS, con recente messaggio, ha fornito le istruzioni operative relative all’obbligo di versamento del cosiddetto ticket di licenziamento in caso di dimissione del lavoratore padre nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

In via preliminare, l’INPS ha ricordato che, per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo ai sensi del comma 7 dell’articolo 54 del D.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera r), del D.lgs. n. 105/202.

L’Istituto, in una precedente circolare, aveva inoltre chiarito che il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto (se si dimette durante in citato periodo) all’indennità di disoccupazione Naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Il lavoratore (previa convalida dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro) deve fare domanda di Naspi entro 68 giorni dalla data di cessazione del periodo nel corso del periodo di paternità indennizzato. Le eventuali domande di disoccupazione presentate prima del 20 marzo 2023 e respinte perché non era stata pubblicata ancora la circolare INPS, possono essere ripresentate all’INPS sotto forma di riesame.

Con riferimento agli aspetti contributivi, l’INPS, nel messaggio in esame, ha precisato che le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo, c.d. ticket di licenziamento.

Ciò in ragione del fatto che le dimissioni del lavoratore costituiscono causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi.

L’INPS ha poi evidenziato che l’obbligo contributivo in argomento, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 151/2001, sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell’articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo.

L’ obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.lgs. n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi anche al lavoratore padre dimissionario

L’Istituto ha inoltre precisato che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in esame (ossia il 12 aprile 2023), il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in esame (ossia il 16 luglio 2023) senza aggravio di sanzioni e interessi.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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