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Consiglio di Stato: soglia di anomalia immutabile dopo la gara

Graduatorie di gara impermeabili alle sentenze dei TAR. Una volta stabilite classifiche e soglie di anomalia diventa impossibile per un’impresa cambiare la graduatoria attraverso un ricorso ai giudici che punti alla riammissione o all’esclusione di un’altra impresa. A chiarirlo il Consiglio di Stato con recente sentenza.

Il ricorso affrontato dal Consiglio di Stato riguarda proprio la richiesta di un’impresa che puntava all’aggiudicazione di un contratto, sulla base del ricalcolo della soglia di anomalia.

Per questo l’impresa contestava la mancata esclusione di un concorrente colpevole, secondo il ricorso, di aver presentato un contratto di avvalimento incompleto.

I giudici hanno bocciato il ricorso, ribadendo che la misura, introdotta nel 2014 col Decreto Semplificazioni, che sancisce l’invariabilità della soglia di anomalia è una norma generale e si applica in “qualunque altra potenziale ragione di esclusione di un concorrente”.

Per ogni approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di riferimento.

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