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Aggiornati i criteri per la stipula di contratti relativi ad affitti concordati e transitori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Infrastrutture e Trasporti/Economia e Finanze) che aggiorna, dopo 15 anni, i criteri generali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ad uso transitorio e per studenti universitari che devono essere sottoscritti in conformità agli Accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Una delle prime novità è la possibilità, di farsi rilasciare, comunque, una attestazione di congruità del contratto non solo da parte della Commissione di conciliazione ma anche da parte di una delle organizzazione sindacali firmatarie dell’Accordo locale.

Inoltre vi è ora la possibilità di sottoscrivere contratti transitori per “lavoratori” con durata pari o inferiore a 30 giorni; per essi le parti potranno liberamente decidere l’importo del canone e la ripartizione degli oneri accessori. Per contratti di durata più lunga il canone è calcolato sulla base di quanto indicato negli Accordi territoriali.

In merito ai contratti per studenti resta invariato il limite di durata (minimo sei mesi massimo sei anni rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore) mentre sono ampliate, anche per questa tipologia, le casistiche ammesse. Si prevede, infatti, che il conduttore debba frequentare o un corso di laurea ma anche di formazione post laurea, quali master dottorati specializzazioni o perfezionamenti in un Comune diverso da quello di residenza. Resta fermo che questi contratti possono essere sottoscritti solamente nei Comuni sede di Università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione o, infine, di istituti di istruzione superiore nonché nei Comuni limitrofi.

Il canone continuerà ad essere calcolato in base a quanto previsto dagli Accordi territoriali.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, si ricorda:

  • la possibilità di optare per la cosiddetta cedolare secca con aliquota ridotta al 10%;
  • la riduzione IMU e TASI del 75%, determinata in base alle aliquote stabilite dal Comune per i fabbricati locati a canone concordato.

Inoltre, viene previsto che, il reddito imponibile dei fabbricati locati é ulteriormente ridotto del 30%, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati:

  • gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
  • l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili;
  • il comune di ubicazione dello stesso fabbricato.

Presso la propria Territoriale di appartenenza sono disponibili sia i nuovi modelli di contratti-tipo che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati una volta che verranno sottoscritti e depositati gli Accordi territoriali sia la tabella di riferimento per la suddivisone, tra proprietari e inquilini, degli oneri accessori.

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