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IVA – Regole di fatturazione in caso di “pagamento diretto” del subappaltatore

Negli appalti pubblici, secondo l’orientamento del sistema ANCE, il “pagamento diretto” del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle generali regole di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA.

Pertanto, il subappaltatore deve comunque fatturare i lavori eseguiti all’impresa appaltatrice, intercorrendo tra questi il rapporto contrattuale avente ad oggetto il sub-affidamento degli stessi, senza che rilevi a tal fine la specifica modalità di pagamento adottata.

Si evidenzia, inoltre, che, per i lavori eseguiti dal subappaltatore nell’ambito del settore edile, la fattura emessa nei confronti dell’appaltatore sconta l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse charge”), che comporta il trasferimento dell’obbligo di versamento dell’IVA dal subappaltatore all’appaltatore.

In sostanza:

  • il subappaltatore emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate , indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta;
  • l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

Conseguentemente, lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”), in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di tutte le pubbliche amministrazioni, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.

Egli, quindi, emetterà fattura nelle modalità ordinarie, con indicazione dell’imponibile e dell’imposta per l’importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore), annotando inoltre nel citato documento la dicitura “scissione dei pagamenti”.

La fattura complessiva sarà, quindi, successivamente registrata nel registro delle fatture emesse ed annotata in modo distinto dalle altre, poiché l’IVA in essa esposta non andrà computata nella liquidazione periodica dell’appaltatore.

In conclusione, anche in caso di pagamento diretto del subappaltatore, la stazione appaltante dovrà corrispondere a favore dell’appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l’importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell’imposta che, comunque, salderà direttamente all’Erario.

Per quanto riguarda il momento in cui l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore, si ritiene che detta comunicazione debba essere effettuata contestualmente o immediatamente dopo l’emissione da parte del Direttore dei Lavori del SAL, nel quale sono contabilizzati anche i lavori eseguiti dal subappaltatore e riportati sul registro di contabilità sottoscritto dall’appaltatore.

Infatti, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento, che deve essere necessariamente unico e nel quale dovrà essere detratto l’importo dovuto al subappaltatore. A tale fine, è pertanto necessario che l’appaltatore effettui la comunicazione in occasione del SAL o comunque immediatamente dopo per consentire l’emissione del certificato di pagamento con la relativa detrazione dell’importo dovuto al subappaltatore.

Sulla base del certificato di pagamento così redatto, la stazione appaltante emette due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell’impresa affidataria ed uno nei confronti del subappaltatore.

Per ogni necessità operativa è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.

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