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Affitti concordati: “visto” dei sindacati obbligatorio per i nuovi contratti

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali (tra cui la cedolare secca al 10%) i nuovi contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato dovranno essere stipulati con l’assistenza diretta delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari o degli inquilini o, quanto meno, dovranno avere il loro “visto” di conformità rilasciato successivamente alla loro predisposizione. E’ quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con recente Risoluzione.

L’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni solo se il contratto è stato stipulato successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo territoriale di riferimento che abbia recepito le previsioni dettate dal Decreto 16 gennaio 2017. Pertanto, secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, l’attestazione non risulta necessaria per tutti i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto 16 gennaio 2017, ovvero anche successivamente laddove non risultino stipulati i “nuovi” accordi territoriali secondo le indicazioni dell’Accordo nazionale. In altre parole, anche per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017, nei Comuni in cui siano ancora in vigore gli Accordi territoriali redatti in virtù del DM 30 dicembre 2002, ferma restando la possibilità di farsi assistere dalla Organizzazioni di categoria, non ricorre, in mancanza di stipula non assistita, l’obbligo di farsi rilasciare l’attestazione di conformità da parte delle medesime.

Per quanto riguarda l’obbligo dell’allegazione, in sede di registrazione del contratto, di tale attestazione, l’Agenzia lo ha ritenuto non sussistente precisando però che le parti sono, comunque, libere di procedere a detta allegazione che sarà esente sia dall’imposta di registro che dall’imposta di bollo.

Non è stato, invece, esplicitamente chiarito cosa succede in caso di proroga automatica del contratto. In tal caso si è portati a ritenere che l’attestazione di conformità non sia necessaria sia in base al principio di non retroattività della disposizione sia perché potrebbero cambiare alcune condizioni contrattuali anche a sfavore di una delle parti.

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