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Decontribuzione per i contratti di solidarietà – Istanze dal 30 novembre al 10 dicembre 2017

Il Ministero del Lavoro ha di recente fornito istruzioni operative per l’inoltro delle istanze di decontribuzione per i contratti di solidarietà.

Potranno accedere al beneficio, a valere sui fondi previsti per il 2017, le imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché quelle che lo abbiano stipulato in corso nell’arco del 2016.

Dal 2018 l’accesso al beneficio sarà possibile per le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà e per quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto (comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile), in misura pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% ed in ogni caso sino ad esaurimento delle risorse stanziate annualmente.

Il modulo di istanza, reperibile sul portale informatico del Ministero del Lavoro, dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e, contestualmente, all’INPS, dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

Il Ministero precisa che le istanze presentate negli anni 2014-2015 che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati per quel biennio perderanno definitivamente validità, mentre quelle presentate dal 12.10.2015 che abbiano che hanno avuto esito negativo per l’esaurimento dei fondi stanziati per il 2016 potranno essere ripresentate a valere sui fondi 2017.

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha, inoltre, specificato che, con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza in caso di contratti di solidarietà successivi, il criterio è dato dall’accordo e, pertanto, lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso gli uffici della Sede di Confindustria Territoriale di riferimento.

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