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Rifiuti: fissati i nuovi criteri per il conferimento in discarica

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente con il quale sono state apportate importanti modifiche alla attuale normativa contenente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Il provvedimento, come chiarito anche dal Ministero dell’Ambiente, è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario nel quale la Commissione europea aveva rilevato che la precedente normativa non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio Europeo.

Tra le principali novità contenute nel decreto, volte a superare le obiezioni europee, si segnala l’eliminazione del codice 101208 (scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni sottoposti a trattamento termico) tra quelli che possono essere conferirti in discarica senza la preventiva caratterizzazione, nonchè l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Rimane, invece, confermata la possibilità di conferire in discarica senza l’obbligo di effettuare la preventiva caratterizzazione dei codici relativi all’edilizia 170101 (cemento), 170102 (mattoni), 170103 (mattonelle e ceramiche), 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 170202 (vetro) nonché 170504 (terra e rocce).

Il decreto, infine, detta indicazioni riguardo i metodi di campionamento e analisi dei rifiuti e da chi vanno effettuati questi campionamenti ed analisi.

Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti pericolosi “stabili e non reattivi” nelle discariche per rifiuti non pericolosi, viene precisato che tali rifiuti devono presentare “un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica”, dimostrando, oltre alle condizioni già note, anche adeguata stabilità fisica e capacità di carico e capacità di neutralizzazione degli acidi, quest’ultima anche qualora gli stessi siano smaltiti in discariche per rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda l’esclusione dal limite per il DOC, oltre all’inclusione di ulteriori codici nella nota a piè della tabella 5, vengono elencati i “processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica”: compostaggio, digestione anaerobica, trattamenti termici e i trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica.

Per ogni problematica relativa alla caratterizzazione dei rifiuti, alla loro valutazione ai fini di un corretto conferimento in discarica e/o ad ogni necessità inerente alla materia di cui trattasi, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento disponibile a predisporre incontri con le aziende associate competenti in materia di valutazioni ambientali.

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