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APE SOCIAL – Chiarimenti su sospensione indennità disoccupazione, integrazioni documentali, attestazioni Casse Edili per operai

L’INPS recentemente ha chiarito che:

  1. la sospensione dell’indennità di disoccupazione non fa venir meno i requisiti per l’accesso all’anticipo pensionistico (Ape Sociale);
  2. in alcuni casi c’è la possibilità di integrazione documentale delle domande Ape Sociale presentate;
  3. i lavoratori edili possono farsi attestare dalle Casse Edili i 6 anni utili per il diritto all’Ape Social

SOSPENSIONE DELL’NDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Con riferimento alla condizione di “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure previste ed aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante”, viene chiarito che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione (a seguito, per esempio, di momentanea rioccupazione) fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.

Resta fermo che il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Viene chiarito che è consentito integrare la domanda presentata con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti previsti dai DPCM e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici.

Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sara’ quindi necessario, sempre ne rispetto dei termini, presentare una nuova domanda.

ATTESTAZIONE DEI 6 ANNI PER I LAVORATORI EDILI

Viene evidenziato, in accordo con il Ministero del Lavoro, la possibilità, per i lavoratori dell’edilizia che avessero difficoltà a reperire le dichiarazioni del datore di lavoro (di aver svolto da almeno 6 anni le attività lavorative utili), di presentare una attestazione rilasciata dalle Casse Edili, come da istruzioni della CNCE.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.

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