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Co.co.co, dottorandi ricerca e assegnisti: dal 1° luglio istanze per Dis-coll – I termini per periodo transitorio e pratiche pregresse

Informiamo che l’INPS ha fornito le istruzioni per le richieste di DIS-COLL riferite ad eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 2017.

Infatti dal 1° luglio 2017 è diventata strutturale (una delle norme del Jobs act “lavoro Autonomo”) l’indennità di disoccupazione per Co.co.co , Co.co.pro, non pensionati e privi di Partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS.

E’ stata ampliata la platea dei beneficiari della prestazione includendovi anche gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca con borsa di studio non ammessi alla tutela fino al 30 giugno 2017. Gli amministratori ed i sindaci sono esclusi dalla prestazione.

Sono due le condizioni di accesso al sostegno economico: il possesso dello stato di disoccupazione al momento della domanda e la titolarità di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile che precede la cessazione dal lavoro sino al momento in cui il rapporto viene meno. L’INPS conferma l’utilità, ai fini della durata e della misura della DIS-COLL, dei periodi di gravidanza (interdizione anticipata e posticipata, congedo di maternità e congedo parentale). La durata massima della prestazione non può superare i 6 mesi e gli importi sono graduati a seconda della situazioni in rapporto ad un massimale.

Per richiedere la DIS-COLL gli interessati devono presentare domanda telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti intercorse tra la data del 1° luglio 2017 ed il 19 luglio 2017 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 19 luglio 2017.

Le eventuali domande di DIS-COLL – relative ad eventi di cessazione dei rapporti intervenuti a far data dal 1° luglio 2017 – già presentate , tra la data del 1° luglio 2017 e la data del 19 luglio 2017 , saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda.

Le strutture territoriali INPS provvederanno, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL eventualmente presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.

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