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Detassazione premi risultato: le novità

L’agenzia delle Entrate è, di recente, intervenuta in tema di premi di risultato con chiarimenti su novità importanti.

La prima novità è che l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività può essere applicata anche in occasione del pagamento degli acconti, a condizione che in quel momento sia riscontrabile un incremento degli obiettivi in linea con l’accordo sindacale e/o territoriale.

Il datore di lavoro cioè si assume la responsabilità sul raggiungimento delle finalità dell’accordo.

Si può applicare l’imposta sostitutiva anche se il premio risulta differenziato in ragione della retribuzione annua oppure dell’appartenenza ad un determinato settore aziendale. Ed ancora, se il premio è subordinato al raggiungimento di diversi obiettivi tra loro alternativi, l’imposta sostitutiva è legittima se il lavoratore raggiunge uno di essi.

Le altre novità riguardano:

  1. l’estensione della detassazione delle somme destinate dal datore di lavoro ad abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa;
  2. l’estensione della facoltà di conversione dei premi di risultato ammessi alla tassazione del 10% con i benefit previsti all’articolo 51,comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi; il comma 4 riguarda, in particolare, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del lavoratore dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario. Si tratta di benefit che, ai fini della tassazione, in deroga al criterio di determinazione in base al “valore normale” sono quantificati in base a specifiche norme;
  3. non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi ed i premi versati per le polizze “Long term care” e “dread disease”, ossia per le polizze che hanno lo scopo di assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi; i versamenti dei premi o dei contributi devono essere eseguiti in favore della generalità o di categorie di dipendenti.

LE NOVITA’ SUGLI ACCONTI E GLI ANTICIPI: il datore di lavoro che accerti ex post che il premio erogato è conforme ai presupposti richiesti per l’agevolazione, può applicare la imposta sostitutiva conguagliando le maggiori trattenute operate attraverso due procedure diverse a seconda se si interviene entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio o successivamente a tale data.

Per chiarimenti e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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