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L’AdE risponde: Ecobonus utilizzabile per compensare anche le accise

Il bonus per i lavori di risparmio energetico, acquisito dall’impresa esecutrice degli interventi edilizi sotto forma di credito d’imposta (dopo aver operato lo sconto in fattura), può essere ceduto alla società fornitrice di energia elettrica e gas naturale ed utilizzato, da questa, in compensazione con il debito per le accise.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con recente risposta ad un apposito interpello.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che il credito d’imposta, derivato dallo sconto in fattura e successivamente ceduto, può essere utilizzato, mediante il modello “F24 accise”, per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

Al contrario, non è consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

I vantaggi per le società multiservizi sono, dunque, considerevoli, potendo utilizzare i crediti non solo per pagare le imposte sui redditi ma anche le accise. Ciò aumenta ulteriormente la loro capienza fiscale.

Alle stesse considerazioni si ritiene di poter giungere quando l’impresa, anziché acquisire il credito mediante lo sconto in fattura, avesse acquistato il medesimo credito a seguito della cessione da parte del beneficiario della detrazione.

Con riferimento al caso di specie, quindi, il credito potrebbe essere utilizzato in compensazione anche per il pagamento delle imposte sui consumi di energia e gas con il Modello “F24 accise”.

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