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Esonero Contributivo per aziende che non utilizzino CIG per COVID19

L’INPS con recentissima circolare, ha fornito le prime indicazioni sull’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedano i trattamenti relativi ad ammortizzatori sociali, per i periodi e con le modalità previste nel DL 104/2020, cosiddetto decreto Agosto.

L’agevolazione, rivolta ai datori di lavoro, è fruibile entro il 31 dicembre 2020. Per accedere all’esonero occorre che le aziende:
– abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di ammortizzatori sociali con causale COVID-19;
– abbiano richiesto periodi di ammortizzatori sociali ai sensi del Decreto Cura Italia collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
– non debbano aver inoltrato o inoltrino richiesta dei nuovi ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 sino al 31 dicembre 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore relative alla contribuzione non versata per l’intervento degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo dell’esonero dovrà essere applicato su base mensile e distribuito in un periodo massimo di 4 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, e per un ammontare non superiore alla contribuzione complessivamente dovuta.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto:

  • delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il beneficio contributivo necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Gli uffici delle sedi Territoriali di Unindustria Calabria restano a disposizione per ogni supporto e necessità.

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