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Contratti a termine (Decreto Agosto): le importanti indicazioni dell’INL

Fornite dall’INL indicazioni in merito alle disposizioni di interesse contenute nel, c.d. “Decreto di Agosto”.

Relativamente alle previsioni sui “contratti a termine” è stato ricordato che, con la modifica operata da quanto previsto in materia dai decreti Cura Italia e Rilancio, è consentito, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga alla disciplina di carattere generale, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali previste.

Sul punto, l’Ispettorato ha chiarito che tale disposizione permette altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” (periodi tra un contratto a termine ed un altro) nella normativa di carattere generale. Pertanto, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

E’ stato, inoltre, chiarito che la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato” lascia intendere che il termine del 31 dicembre 2020  sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

L’Ispettorato ha, altresì, chiarito che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione delle previgenti disposizioni (Cura Italia e Decreto Rilancio) pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

E’ stato inoltre chiarito che la proroga automatica dei contratti a termine  fruita nel periodo di vigenza delle precedenti disposizioni (18 luglio-14 agosto e poi abrogata dal 15 agosto) deve essere considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato, anche ai fini della possibilità di utilizzare la nuova proroga a casuale.

Infine, è stato specificato che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva, resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa di carattere generale del D.Lgs. n. 81/2015.

Le aziende interessate a quanto sopra possono rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento per ogni tipologia di assistenza e chiarimenti.

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