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MIT: obbligo di evidenza per le procedure senza bando

Con una recente nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT ha fornito chiarimenti inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate dal D.L. “Semplificazioni”.

In particolare, è stato affermato che, in relazione all’utilizzo delle procedure negoziate senza bando per gli affidamenti sottosoglia, incombono sulle stazioni appaltanti specifici obblighi di dare evidenza sia dell’avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Con la nota in commento, il MIT precisa che gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, sarà necessaria la pubblicazione dell’avviso di indizione dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, per assolvere agli obblighi di pubblicità di avvio della gara imposti dal Dl Semplificazione.

Quanto al contenuto dell’avviso, la circolare precisa che lo stesso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

  • il valore dell’affidamento;
  • gli elementi essenziali del contratto
  • i requisiti di idoneità professionale
  • i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti ai fini della partecipazione
  • il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
  • i criteri di selezione degli operatori
  • le modalità per comunicare con la stazione appaltante

Ove poi la stazione appaltante decidesse di utilizzare elenchi di operatori economici, è stato chiarito che la stessa sarà tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco.

A questo proposito, il Ministero ha sottolineato la necessità di provvedere all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del D.L. Semplificazioni, stante l’innalzamento delle soglie per le quali, con la nuova disciplina derogatoria, è stato consentito il ricorso alle procedure negoziate, connesso con l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Pertanto, il MIT, con la nota in commento, “corregge il tiro” rispetto a quanto affermato in un precedente parere in cui si era ritenuto che l’avviso non fosse funzionale alla sollecitazione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese, trattandosi di un mero “avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa”.

Interpretazione, questa, della quale ANCE aveva sottolineato sin da subito le criticità.

Il chiarimento sull’obbligo di avviso “preventivo” rende infine possibile, per il Dicastero, chiarire che, alle procedure in questione, le imprese invitate potranno non solo partecipare sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), ma, ancor prima, potranno, anche in forma di R.T.I, chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.

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