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No alle sanatorie regionali diverse da quelle statali

Con recente sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nella legge regionale del Veneto sulla sanatoria di alcune difformità edilizie minori.

Le norme contenute nella legge regionale del Veneto, in sostanza, disponevano per alcune di queste difformità (ad esempio un aumento fino a un quinto del volume dell’edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi  ovvero un aumento fino a un quinto della superficie dell’edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati) di regolarizzarle mediante presentazione di una SCIA e previo pagamento delle sanzioni, facendo comunque salvi gli effetti civili e penali dell’illecito.

Per la Corte tali norme sono in contrasto con i principi statali ed, in particolare, con il principio della “doppia conformità” che in tema di sanatoria prevede che “il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”, condizione che è necessario rispettare anche in caso di SCIA.

La Corte ha ribadito che le scelte di principio sul versante della sanatoria spettano unicamente al legislatore statale, mentre al legislatore regionale  spetta solo l’articolazione e la specificazione di tali disposizioni.

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