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Superbonus – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco del 23 giugno 2021

Ai fini del Sismabonus acquisti al 110%, ammessi la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli acconti versati dal 1° luglio 2020, a condizione che il contratto preliminare sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2022, termine di vigenza dell’agevolazione.

Questo è il principale chiarimento di una serie che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito.

Tra questi anche la conferma che in presenza di immobili vincolati, per i quali l’Ecobonus al 110% viene riconosciuto anche in presenza di soli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari, resta ferma la condizione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità oggetto di intervento, oppure del raggiungimento della classe energetica più alta (se l’immobile si trova già nella penultima classe).

Inoltre l’Agenzia ha ribadito che nell’ipotesi in cui un soggetto abbia effettuato nel 2021 interventi “trainati” su tre distinte abitazioni, effettuando separati bonifici “parlanti”, in maniera distinta per ciascuna unità, il Superbonus spetta solo sulle spese sostenute per due di esse. La scelta delle unità sulle quali applicare il beneficio fiscale deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresa la comunicazione all’ENEA.

Nell’ipotesi, invece, di un edificio composto fino a quattro unità immobiliari, posseduto da un medesimo proprietario, ovvero in comproprietà fra più soggetti, ai fini della verifica del limite delle quattro «unità immobiliari» possedute, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate. Di conseguenza, è ammesso il Superbonus per l’unico proprietario di un edificio composto, a titolo di esempio, da tre abitazioni e tre pertinenze, in relazione agli interventi sulle parti comuni dello stesso. In questo caso il limite di spesa agevolabile con il Superbonus per gli interventi “trainanti” include sia le unità immobiliari poste nell’edificio, sia le pertinenze, come già previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un immobile in condominio.

Infine è riconosciuta la compatibilità fra il Superbonus ed i contributi per la ricostruzione. Dalla spesa complessiva sostenuta, sempre entro i massimali ammessi al beneficio fiscale, deve essere sottratto il contributo ricevuto per il ripristino dell’immobile, ed il Superbonus si calcola sulla spesa al netto del contributo.

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