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Lavoratori autonomi dello spettacolo: dal 1° gennaio 2022 nuova indennità di disoccupazione (ALAS)

Va in scena “Alas”, la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo. La durata massima è di sei mesi, con un importo mensile massimo di 1.335 euro (l’indennità è pari al 75% del reddito medio del lavoratore).

Per presentare la domanda c’è tempo 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per il primo appuntamento (l’indennità spetta a partire dalle  cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022), il termine decorre dal 14 gennaio 2022 per le cessazioni avvenute entro tale data, come stabilito dall’INPS che ha fornito le istruzioni operative alla novità introdotta dal decreto sostegni bis, successivamente convertito in legge. La nuova indennità di disoccupazione si rivolge ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022.

L’indennità è riservata, in particolare, ai seguenti lavoratori autonomi:

  • che svolgono a tempo determinato un’attività artistica o tecnica;
  • che svolgono attività a termine al di fuori delle predette ipotesi;
  • che siano “esercenti attività musicali”.

Sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non essere titolari di pensione diretta (obbligatoria);
  • non essere beneficiari di “reddito di cittadinanza”;
  • avere, tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la data della domanda, 15 giorni di contributi versati e/o accreditati presso il fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere un reddito relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda fino a 35mila euro.

Per quanto riguarda l’assenza di rapporti di lavoro, vanno considerati anche i rapporti di collaborazione e quelli di lavoro subordinato (dipendente), sia a termine e sia tempo indeterminato. In merito all’assenza di titolarità di pensioni, è compresa anche l’Ape sociale.

Inoltre, come per Naspi (indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti) e per Dis-Coll (indennità di disoccupazione dei lavoratori parasubordinati), Alas non è compatibile né è cumulabile con l’assegno ordinario d’invalidità. Infine, relativamente al requisito di almeno 15 giornate di contributi versati o accreditati, si considerano utili anche i contributi figurativi per maternità e per congedo parentale riferiti ai periodi non coperti dai contributi obbligatori.

Per poter fruire di “Alas” va fatta domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza. Il termine decorre dalla:

  1. cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo;
  2. cessazione del periodo di maternità indennizzato;
  3. cessazione del periodo di malattia o di infortunio e/o malattia professionale.
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