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Riordino Ammortizzatori Sociali – Istruzioni operative Inps – Deroga termini presentazione istanze

La Legge di Bilancio 2022 ha attuato un riordino del sistema degli ammortizzatori sociali con una estensione della platea dei beneficiari ed una variazione dei requisiti di accesso.

Dal 01/01/2022, le aziende escluse dal campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e con almeno n.1 dipendente in forza, potranno ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e, nel caso di organico superiore alle n.15 unità, alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinari (CIGS).

Entro il 31/12/2022 i Fondi di Solidarietà Bilaterali, esistenti o che saranno costituiti, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni di legge, al fine di garantire la fruizione degli strumenti a sostegno del reddito alle aziende interessate in linea con il rinnovato quadro normativo.

Cessano, in via definitiva, gli ammortizzatori sociali con causale COVID19, salvo che per alcune limitate eccezioni (aziende di rilevanza strategica nazionale con almeno 1.000 dipendenti ed in ogni caso fino al 31/03/2022).

Pertanto, il ricorso agli ammortizzatori sociali sarà ammesso esclusivamente sulla base delle causali previste dalla normativa in atto antecedente all’emergenza sanitaria. Le istanze dovranno dunque essere corredate della documentazione connessa al superamento dello stato di criticità, riscontrabili anche nell’andamento degli indicatori di bilancio, supportate dalla dimostrazione di concreti elementi alla base delle fondate prospettiva di ripresa.

La modalità del Pagamento Diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali sarà ammessa solo previa dimostrazione di uno stato di comprovata crisi finanziaria.

Con recentissima circolare l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’accesso al nuovo sistema degli ammortizzatori sociali. Per le istanze relative al periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 01/02/2022, il termine di trasmissione delle domande è fissato in 15 giorni decorrenti dal 1° febbraio 2022  in deroga ai termini ordinari altrimenti applicabili.

Fino al 31/03/2022, esclusivamente per i settori rientranti nei codici ATECO di cui al Decreto Sostegni Ter, ferme restando integralmente le condizioni sopra descritte, vi sarà l’esonero dal versamento del contributo addizionale in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni supporto ed esigenza.

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