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Dal 1° marzo operativa la piattaforma per il bonus pubblicità 2022

E’ online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la piattaforma che consente, a decorrere dal 1° al 31 marzo, di prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022, trasmettendo l’apposita comunicazione.

La richiesta di agevolazione va inviata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma accessibile dall’area riservata, seguendo il percorso Servizi – Agevolazioni – Comunicazione credito d’imposta investimenti pubblicitari, tramite Spid, Cie, Cns, Entratel o Fisconline.

La finestra di presentazione delle domande è aperta dal 1° al 31 marzo 2022 e la documentazione si considera presentata nel giorno in cui avviene la ricezione da parte dei servizi telematici.

La ricevuta di avvenuta presentazione credito d’imposta viene rilasciata dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite attestazione.

L’agevolazione, nella misura del 50%, va prenotata, in quanto l’ammontare complessivo dei crediti richiesti non può sforare le risorse stanziate, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 65 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per le “campagne” sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito è riconosciuto nei limiti stabiliti dalla Ue per gli aiuti de minimis.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la ripartizione delle stesse tra i beneficiari avverrà in misura proporzionale al bonus astrattamente spettante.

Dopo l’invio della comunicazione, le imprese, potenziali beneficiari dell’agevolazione, dal 1° al 31 gennaio 2023 dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva, predisposta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attraverso la quale attestare che gli investimenti “comunicati” sono stati realmente effettuati nel corso del 2022 e rispettano i requisiti fissati dalla norma.

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, commi 10, 12 e 13), per gli anni 2021 e 2022, estende il bonus anche radio e TV modificando anche i limiti di spesa:

  • 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line;
  • 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per gli anni 2021 e 2022 si può ottenere il 50% del credito d’imposta pubblicità senza vincoli di spesa e senza l’obbligo di incremento di spesa rispetto agli anni precedenti.

Il bonus pubblicità può essere utilizzato solo in compensazione nel modello F24.

I soggetti che possono beneficiare del bonus pubblicità, devono avere residenza fiscale in Italia sono:

  • imprese (grandi e piccole),
  • lavoratori autonomi,
  • enti non commerciali,

Sono ammissibili al credito d’imposta pubblicità gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su testate editoriali, come indicato dal legislatore: giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

In virtù di ciò, per poter fare pubblicità sui canali digitali (attività promozionali su siti e/o portali) e godere del bonus pubblicità,  occorre che vi sia la figura del direttore responsabile (l’iscrizione al ROC o al Tribunale).

Non rientrano tra i beni agevolabili: le forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, ecc…).

Le spese da portare a compimento per acquistare pubblicità sono ammesse se da queste si escludono però spese accessorie o derivanti da costi di intermediazione o da spese che non siano riservate esclusivamente all’acquisto di spazi pubblicitari, anche se eventualmente legate a essi o comunque a essi funzionali.

Spese ammesse e non ammesse al Bonus Pubblicità

Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione: devono essere “testate giornalistiche”.

Non tutti gli investimenti pubblicitari rientrano nel Credito d’Imposta: non rientrano nell’agevolazione la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc), né quella acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google, né le spese per la produzione di volantini cartacei periodici, né la cartellonistica, ecc. Sono esclusi tutti i siti web non registrati come testata giornalistica.

Bonus Pubblicità come funziona e come usufruire del Credito d’Imposta pubblicità

Per usufruire del Credito d’Imposta al 50% sulla pubblicità bisogna innanzitutto programmare e realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno 2022.

Successivamente tutte le procedure (pochi passi in poco tempo) per trasformare in Credito d’Imposta il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2021 vengono eseguite dal consulente (commercialista) per conto dell’azienda interessata.

Credito d’Imposta 50% sulla pubblicità 2022 come fare per averlo

Per l’anno 2022 sono due le fasi cruciali per le quali il consulente fiscale deve adoperarsi affinché l’impresa possa usufruire del credito d’imposta al 50% sulle spese pubblicitarie: la prenotazione e la dichiarazione.

  1. La prenotazione
  2. Dichiarazione finale con il totale delle spese pubblicitarie sostenute.

Fase 1, La PRENOTAZIONE

Il periodo in cui vanno inoltrate le “prenotazioni telematiche” per richiedere il credito d’imposta va solitamente dal 1° al 31 marzo dell’anno 2022 per il quale si chiede l’agevolazione.

Per usufruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari il commercialista entro marzo 2022, durante questa finestra temporale di un mese deve inoltrare, attraverso una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2022 compilando l’apposito MODELLO predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’Editoria.

Attenzione perché detti importi saranno quelli massimi ammissibili: ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore.

Fase 2, la DICHIARAZIONE

FASE 2 DICHIARAZIONE FINALE – Sarà sempre il commercialista ad effettuare la “dichiarazione telematica” per comunicare nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023 (quindi l’anno successivo) il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e rientranti nel credito d’imposta.

FASE 3 RICONOSCIMENTO DEL CREDITO – Successivamente, entro il mese di marzo 2023, arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito e relativi importi di cui potranno usufruire come credito d’imposta per pagare IVA, tasse, contributi previdenziali e altro.

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