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Credito d’imposta Energia anche alle imprese più piccole: le novità del DL Aiuti ter

Il Decreto Aiuti ter estende l’agevolazione anche ai contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (c.d. non energivore).

I nuovi beneficiari avranno diritto ad un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica ed un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas.

Alle imprese spetterà il compito di dimostrare i maggiori costi sostenuti e, in ogni caso, le nuove agevolazioni saranno riconosciute per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Resta per il momento non coperto dalle agevolazioni il mese di dicembre.

L’ammontare del bonus bollette spettante alle imprese più piccole sarà calcolato sulla base di quanto riportato nelle fatture d’acquisto e, così come previsto per i precedenti crediti d’imposta, spetterà provare di aver subito un rincaro nella spesa.

Il Decreto Aiuti ter prevede che il diritto a beneficiare del credito d’imposta scatti qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, sia aumentato almeno del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’aumento del prezzo e quindi dei costi a carico delle piccole imprese sarà uno dei fattori che determinerà chi può o meno accedere al bonus bollette.

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta le imprese che si riforniscono dallo stesso venditore dell’ultimo trimestre 2019 potranno richiedere il calcolo dell’aumento del costo della componente energetica registrato, così come l’importo del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

A definire il contenuto della comunicazione da trasmettere al fornitore sarà l’ARERA, entro 10 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti ter.

Bonus Energia: aumenta il valore dei crediti d’imposta di ottobre e novembre 2022

Accanto al nuovo contributo straordinario per le imprese con contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW, il “Decreto Aiuti ter” potenzia i crediti d’imposta già previsti.

Per quel che riguarda i consumi di gas, il credito d’imposta per i mesi di ottobre e novembre sarà riconosciuto nella misura del 40% della spesa sostenuta. Anche in tal caso resta il parametro del 30% dell’aumento del prezzo di riferimento nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas il “Decreto Aiuti ter” porta al 40% il valore dei crediti d’imposta riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre.

Crediti d’imposta luce e gas in compensazione o con cessione del credito

Tutti i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro la scadenza del 31 marzo 2023.

Il Decreto Aiuti ter prevede inoltre la proroga, alla stessa data, del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre, prima fissato al 31 dicembre 2022.

In alternativa sarà possibile cedere i crediti ad altri soggetti.

Il meccanismo prevede la cessione del credito per intero e non sono possibili ulteriori trasferimenti da parte dell’acquirente; mentre, resta la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione del credito le imprese beneficiarie saranno tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

A definire le regole operative sarà in ogni caso l’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione del credito d’imposta 2022 all’Agenzia delle Entrate

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei nuovi crediti d’imposta sui consumi di luce e gas così come delle somme riconosciute dal Decreto Aiuti bis saranno tenuti a trasmettere un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Nella comunicazione bisognerà indicare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 e le istruzioni operative saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti ter sarà quindi emanato un apposito provvedimento relativo a contenuto e modalità di presentazione della comunicazione per il bonus energia, che fornirà le istruzioni dettagliate sull’adempimento.

In caso di omesso invio alle imprese destinatarie delle agevolazione verrà revocato il diritto a fruire del credito d’imposta non ancora utilizzato.

Per ogni ulteriore informazione e necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.

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