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Superbonus: i chiarimenti per sbloccare il credito nella nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

Responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, procedura di sanatoria delle Comunicazioni errate inviate all’Agenzia delle Entrate e chiarimenti sul termine di vigenza del Superbonus per gli edifici unifamiliari.

Questi i principali ambiti d’intervento della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulle questioni che, più di recente, hanno catalizzato l’attenzione dei soggetti coinvolti nell’operatività del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

In merito alla principale criticità, legata alla responsabilità in solido tra cedente e cessionario in caso di concorso in violazione, limitato di recente alle sole ipotesi di “dolo o colpa grave”, la Circolare appena emanata è in linea con le aspettative e le richieste formulate dal Sistema l’ANCE, finalizzate a sbloccare il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai bonus.

Infatti, i fornitori che praticano lo sconto e i cessionari dei crediti saranno ritenuti responsabili solidalmente con il beneficiario originario della detrazione solo qualora agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione, con “evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”. In ogni caso, la verifica da parte del cessionario (acquirente del credito, compreso il correntista che acquista dalla Banca) è limitata all’acquisizione della documentazione relativa all’intervento (fatture, bonifici ed altro) ed all’effettiva esecuzione dei lavori, dimostrata dall’asseverazione del tecnico abilitato. Il correntista, poi, che acquista il credito dalla propria Banca non deve effettuare una nuova istruttoria sull’effettiva esistenza dello stesso.

Per i crediti da “bonus minori” (quindi diversi dal Superbonus al 110%), per i quali l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi e visto di conformità sono stati introdotti dal 12 novembre 2021, la limitazione opera solo se tale documentazione viene acquisita “ora per allora”. Ciò vale anche per i “lavori in edilizia libera” o di importo inferiore a 10.000 euro anche se, in tali casi, la norma non prevede l’obbligo di acquisizione della citata documentazione

Inoltre, gli indici di valutazione della diligenza posta dal cessionario nell’acquisto dei crediti, specificati nella precedente CM 23/E/2022, costituiscono mere istruzioni rivolte all’organo di controllo fiscale e rivestono carattere solo esemplificativo.

La Circolare 33/E/2022 fornisce anche gli attesi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per correggere gli errori contenuti nella Comunicazioni di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalla norma (in generale, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, prorogato, per le sole spese 2021, al 29 aprile 2022 e, esclusivamente per i soggetti IRES e i titolari di Partita IVA al 15 ottobre 2022).

In merito, viene innanzitutto specificato che tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella Circolare stessa devono essere inviate all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e che eventuali segnalazioni già trasmesse all’Agenzia con differenti modalità non verranno prese in considerazione ma occorre ripetere laa correzione con la nuova procedura.

Ciò premesso, in linea generale, è sempre possibile correggere gli errori contenuti nella Comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

A seguito di questa operazione, nella Piattaforma, sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.

Qualora sia decorso tale termine, sono evidenziate 2 distinte procedure, a seconda se il cessionario abbia, o meno, accettato il credito, sempre tramite la Piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate:

  1. se il cessionario o il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura non ha ancora accettato il credito, può rifiutarlo tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma. Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata e da la possibilità al primo beneficiario del bonus di inviare la comunicazione corretta ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis”(scadenza 30 novembre 2022);
  2. se il cessionario ha già accettato il credito, viene precisata ora la procedura di sanatoria delle comunicazioni, distinguendola in funzione della tipologia di errori (formali o sostanziali) commessi.

In particolare, in caso di:

  • errori formali, ossia di errori o omissioni che non incidono su elementi essenziali della detrazione spettante (a titolo di esempio quelli riguardanti il codice identificativo delle asseverazioni, il numero dei SAL, i dati catastali, ed altro), l’opzione è considerata valida e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o i condòmino incaricato, in caso di assenza di amministratore), o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione, deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota da trasmettere all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Sempre nell’ambito degli errori formali, l’Agenzia precisa ulteriormente che, in caso di SAL e, in particolare, nell’ipotesi di mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL, che impedisce di inviare        le Comunicazioni dei SAL successivi, il cedente può trasmettere le Comunicazioni relative ai SAL successivi al primo, omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione e segnalando l’errore all’indirizzo PEC sopra evidenziato.

Invece, nel caso specifico di indicazione dell’ammontare del credito ceduto inferiore a quello spettante, il beneficiario può inviare, entro lo stesso termine di invio della Comunicazione originaria oppure ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis” (scadenza 30 novembre 2022), un’altra Comunicazione con le consuete modalità, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione. Allo stesso modo, anche nell’ipotesi di indicazione della spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta (e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante), si può presentare un’altra Comunicazione nella quale riportare il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto;

  • errori sostanziali, ossia errori o omissioni che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto (a titolo di esempio l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente), è ora consentito l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti dalle Comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura contenenti l’errore medesimo. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. A tal fine, deve essere utilizzato l’apposito Modello fornito, insieme alle relative istruzioni, in allegato alla stessa CM 33/E/2022, da trasmettere all’indirizzo PEC sopra riportato. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Il beneficiario della detrazione può inviare comunque una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa (in caso contrario, è possibile inviare la Comunicazione dopo la scadenza, avvalendosi della “remissione in bonis”).

La CM consente di sanare anche il mancato invio della Comunicazione di opzione per la cessione o sconto entro i termini di scadenza ordinari, avvalendosi della cosiddetta “remissione in bonis”, alle seguenti condizioni:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione;
  • l’accordo  col cessionario o la fattura con l’indicazione dello sconto siano anteriori al termine di scadenza originaria della comunicazione (29 aprile 2022 o per i titolari di partita iva e i soggetti Ires il 17 ottobre 2022);
  • non siano iniziate attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro, tramite F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili . Con successiva Risoluzione, l’Agenzia fornirà le istruzioni per il versamento.

Con il pagamento di tale sanzione, sarà possibile inviare la Comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione, che, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, è il 30 novembre 2022.

Sulle unifamiliari viene, invece, chiarito che se al 30 settembre scorso sono stati effettuati lavori per il 30% dell’intervento complessivo, possono fruire del 110%, sino a fine anno, anche i contribuenti che abbiano avviato i lavori dopo il 30 giugno 2022.

A tal riguardo, viene precisato che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento, di per sé non necessario, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori, se i lavori non sono stati effettivamente eseguiti almeno in tale percentuale.

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