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Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1° novembre

Con recente Risoluzione l’Agenzia delle Entrate fornisce i codici tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti da Superbonus derivanti da cessione del credito o sconto in fattura, oggetto di comunicazioni inviate all’Ade a partire dal 1° novembre 2022.

La Risoluzione si è resa necessaria a seguito delle recenti modifiche apportate alla disciplina della cessione del credito da Superbonus dal DL 176/2022 (cosiddetto Aiuti quater) attualmente in fase di conversione in legge.

Infatti, il DL Aiuti-quater ha previsto che i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, le cui modalità devono essere definite da un successivo provvedimento.

Poiché, a seguito di queste novità, i crediti oggetto di comunicazioni inviate all’Agenzia entro il 31 ottobre 2022 possono essere fruiti con una diversa ripartizione in rate annuali (10 quote), rispetto ai crediti derivanti da opzioni comunicate a partire dal 1° novembre 2022 (5/4 quote), si è reso necessario consentine la distinzione, attraverso l’uso di appositi codici tributo.

Pertanto per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus oggetto di opzioni di cessione o sconto inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo:

  • 7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • 7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Restano confermati i codici tributo istituiti con le Risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

La RM 71/E/2022 precisa, inoltre, che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente in via telematica, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24 che sarà comunicato al contribuente interessato.

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