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Ambiente: presentazione MUD entro l’8 luglio 2023

Si ricorda che l’8 luglio 2023 scade il termine entro il quale le imprese per le quali è previsto l’obbligo devono presentare il MUD 2023 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2022.

Come noto, infatti, per il 2023 il termine di presentazione del MUD è stato prorogato al 8 luglio 2023 (normalmente fissato al 30 aprile) in quanto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023 e pertanto, in base a vigente normativa, la presentazione del modello deve avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel modello viene mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cosiddetta semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Si ricorda che sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:

  1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  5. le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
  6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  7. i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sono invece esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonchè le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Sono, inoltre, esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di un ente o di una impresa.

Inoltre se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.

Si ricorda che va presentato un MUD per ogni unità locale.

Infine, si riporta di seguito esposizione delle principali modifiche che sono state apportate alla modulistica per il MUD 2023, relative a particolari fattispecie ed a particolari servizi di gestione integrata dei rifiuti.

Sezione anagrafica – scheda RIC (da compilarsi a cura di chi effettua operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio finale:

  1. alla sezione vetro è aggiunto il CER 150106;
  2. alla sezione plastica sono aggiunti i CER 150105 e 150106;
  3. alla sezione carta e cartone sono aggiunti i CER 150105 e 150106;
  4. alla sezione metalli è aggiunto il CER 150106.

Comunicazione imballaggi – sezione Consorzi – scheda STIP (da compilarsi a cura di Conai e dei consorzi/produttori organizzati autonomamente per la raccolta degli imballaggi):

  1. alla voce PLASTICA sono aggiunte le bottiglie in PET.

Comunicazione imballaggi – sezione Consorzi – scheda Cons – totale rifiuti raccolti e avviati al recupero e riciclo:

  1. è aggiunta la voce ” Se il codice è 150102, barrare se si tratta di bottiglie in PET “.

Comunicazione rifiuti urbani – Scheda RU (da compilarsi a cura dei soggetti che svolgono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche e che si avvalgono di quanto disposto dall’art. 198, comma 2-bis del d.lgs 152/2006):

  1. al CER 200108 è richiesto di inserire le quantità di rifiuti urbani da cucina e mensa di provenienza da utenze domestiche;
  2. è inserita una nuova sezione relativa ai RIFIUTI PESCATI.

Comunicazione rifiuti urbani – Scheda CG (da compilarsi a cura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani):

  1. inserito maggior dettaglio dei costi operativi variabili;
  2. inserito il fattore di sharing;
  3. sostituito CONAI con “sistemi collettivi di compliance“;
  4. maggio dettaglio sui costi d’uso del capitale;
  5. inserite “Grandezze fisico tecniche“;
  6. modificati i coefficienti di gradualità.

La presentazione del MUD va effettuata solamente in modalità telematica accedendo al portale dedicato che va usato anche da chi utilizza il software distribuito da Unioncamere per la spedizione del file che si genera dopo la compilazione. I diritti sono di 10 euro. La comunicazione semplificata, invece, va presentata in formato file pdf, tramite pec alla apposita casella dedicata ed i diritti sono di 15 euro. Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la trasmissione va effettuata su un portale differente (quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Se il MUD viene presentato in ritardo ed entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione applicata è notevolmente minore rispetto alla mancata presentazione.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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