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Istruzioni Agenzia delle Dogane DPI

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha emanato delle “istruzioni”[1] che chiariscono le procedure relative allo sdoganamento diretto di DPI destinati a determinati soggetti ed allo sdoganamento celere di altri beni utili alla lotta al Covid-19.

L’ordinanza della Protezione Civile n. 6/2020 del 28.03 definisce i prodotti importati [2] ed i destinatari ai quali è riservato lo sdoganamento diretto e celere [3].

Le istruzioni sistematizzano quanto già in parte disposto dalla stessa Agenzia il 17 marzo [4] ai sensi delle misure e disposizioni emanate del governo.

Come stabilito in altra nota dell’Agenzia delle Dogane cui le istruzioni fanno riferimento [5], per i prodotti e destinatari in oggetto vige la sospensione del dazio e dell’IVA, subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione da parte della Dogana competente, su presentazione di autocertificazione dell’importatore.

I beneficiari della sospensione di dazio e IVA sono esclusivamente gli enti pubblici e assimilati. Non le imprese, come da nota 95863 RU del 19 marzo 2020 ADM che fornisce i riferimenti nazionali e UE che stabiliscono tale deroga solo per enti pubblici.

Nel caso l’importatore sia altro dal destinatario, sarà compito di quest’ultimo (Enti e/o Organizzazioni indicate nell’ordinanza n. 6/2020, quindi incluse le imprese corrispondenti ai codici ATECO di cui agli allegati ai DPCM del 22 e 25 marzo) a predisporre l’autocertificazione.

NB. Le istruzioni ADM chiariscono che rimangono eventualmente soggetti a requisizione i DPI destinati a soggetti diversi da quelli indicati dalla suddetta ordinanza.

Sono previste procedure specifiche per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI destinati a: Regioni e Province autonome; Enti locali; P.A., Enti pubblici; Strutture ospedaliere pubbliche, accreditate o inserite nella rete regionale dell’emergenza; Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e di interesse pubblico.[6]

Sono scaricabili due modelli per lo sdoganamento:

  • diretto dei DPI e altri beni utili alla lotta al COVID 19 destinati ai soggetti previsti dall’ordinanza n. 6/2020. Pertanto anche le aziende corrispondenti ai codici ATECO autorizzati inseriti negli allegati dei decreti del 22 e del 25 marzo.
  • celere dei beni non DPI utili alla lotta al COVID 19 destinati a qualsiasi soggetto – quindi anche le imprese – che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità riportate nelle istruzioni (ossia importazioni per consegna ai soggetti di cui sopra). Il modulo allegato alle istruzioni per la presentazione dell’autocertificazione si riferisce erroneamente ai “soggetti riportati nell’art. 1 dell’ordinanza 6/2020” – che non contiene soggetti, ma un elenco di DPI). Probabilmente, esso intendeva riferirsi al par. 1 dell’art. 2 dell’ordinanza n.6/2020 che invece elenca i soggetti.

Le istruzioni ADM chiariscono come i DPI giunti in dogana e destinati a soggetti diversi da quelli previsti dalla protezione civile saranno segnalati per eventuale requisizione.

Mentre, sempre secondo le istruzioni ADM, non sono soggetti a requisizione i beni importati ai sensi delle procedure previste e relative ai modelli scaricabili, fermi restando possibili controlli antifrode e verifica delle dichiarazioni rese.

Le istruzioni ADM ribadiscono inoltre il divieto all’esportazione di questi prodotti e dei ventilatori polmonari ai sensi delle ordinanze della Protezione Civile n. 639/2020 del 25.02 e n. 641/2020 del 28.02.[7]

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[1] https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-per-l-importazione-con-svincolo-diretto-e-celere

[2] Dispositivi di protezione individuale – DPI e altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID 19.

[3] Enti o organizzazioni pubblici, Enti a carattere caritativo o filantropico, Unità di pronto soccorso.

[4] Nota Direttoriale prot. 93201 del 17 marzo “Linee di indirizzo per l’uniformità dell’azione amministrativa. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica”.

[5] Nota Direttoriale Agenzia delle Dogane prot. 101115 del 27.03. https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/Determinazione+Direttoriale+sospensione+dazio+ed+IVA+all%27importazione.pdf/e90d2342-ae03-4c5f-8c94-319e3ead9ef5

[6] Come da allegato del DPCM 22.03 modificato dal DPCM 25.03.

[7] In realtà l’ordinanza 639/2020 e la 641/2020 che ne richiama l’art.1 prevedono che: “è fatto divieto di esportare DPI (e strumenti e dispositivi di ventilazione) fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione civile”).

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