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Split payment: è l’impresa fornitrice responsabile della corretta applicazione dell’IVA

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle sanzioni collegate all’erronea applicazione dello split payment da parte dell’impresa fornitrice, la quale è responsabile della corretta applicazione dell’Iva in fattura a prescindere dalle eventuali indicazioni circa l’aliquota da applicare suggerite dalla pa committente.

Nell’ipotesi di errata applicazione dell’IVA a cura del fornitore, se nella fattura sono indicate un’aliquota[3] ed un’imposta inferiore a quella dovuta, questi risponde:

  1. della sanzione per la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni imponibili ad IVA;
  2. della sanzione per omesso versamento dell’IVA, in tutto in parte, ancorché l’errato versamento sia, di fatto, eseguito in “split payment” dalla P.A..

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’appaltatore abbia correttamente applicato l’IVA in fattura, è la P.A. che non effettua il versamento, totale o parziale, dell’IVA in “split payment”, ad essere assoggettata alla sanzione per omesso versamento dell’imposta.

Resta confermata, a favore delle imprese coinvolte, la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria, nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale.

In ogni caso, il sistema ANCE sta continuando l’azione di contrasto all’operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.

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