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Le indennità per i lavoratori non tutelati da ammortizzatori sociali (precari, intermittenti, stagionali, contratti a termine settore turismo e termale, venditori a domicilio, autonomi occasionali, spettacolo) – Entro il 30 aprile 2021 istanze all’INPS

Entro il 30 aprile 2021 i lavoratori precari non tutelati da ammortizzatori sociali potranno presentare istanza all’INPS per percepire una indennità variabile da 1200 euro a 3.600 euro.

E’ quanto ha previsto l’art 10 del D.L. 41/2021 (decreto sostegni) del 22 marzo 2021, che con una procedura sostanzialmente analoga nei modi e nei destinatari rispetto a quanto già previsto nei precedenti decreti ristori emanati nel 2020, ridisegna il perimetro dei nuovi sostegni spettanti per il 2021 per alcune categorie di lavoratori particolarmente colpiti, economicamente, dal COVID 19.

Si tratta di:

  1. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (iscritti alla gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);
  4. incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5 mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla gestione separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale platea di possibili beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di pensione o altro contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, nè titolare di Naspi.

L’indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settori turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti:

  1. titolarità, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 di uno o più contratti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durate complessive pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nei medesimi settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente nè di Naspi.

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75 mila euro e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

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