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Tregua fiscale, il nuovo calendario per le sanatorie

Il decreto bollette (DL 34/2023), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale giovedì 30 marzo con entrata in vigore da venerdì 31 marzo, riscrive il calendario della tregua fiscale spostando sul filo di lana le scadenze di fine mese delle regolarizzazioni delle violazioni formali e del ravvedimento speciale.

Resta confermata la scadenza per la domanda di adesione alla Rottamazione quater, così come quella per lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro, fissati entrambi al 30 aprile 2023.

Come cambia il calendario della tregua fiscale dopo le novità introdotte dal DL 34/2023 rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio.

Accertamenti definibili

Si amplia la fascia di accertamenti definibili in acquiescenza ossia accettando le pretese del Fisco.

Si allarga il perimetro dell’acquiescenza agli accertamenti diventati definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Questi atti, secondo la nuova norma, possono essere definiti entro il 29 aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, avvenuta il 31 marzo) pagando 1/18 delle sanzioni.

Il nuovo decreto bollette, infatti, prevede che l’acquiescenza sia possibile anche agli accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Questi atti, secondo la nuova norma, possono essere definiti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge e dunque entro il 29 aprile 2023.

Il vantaggio per il contribuente è quello di poter pagare un diciottesimo delle sanzioni, mentre restano sempre dovute senza sconti le maggiori imposte richieste dal Fisco.

Sanatoria degli errori formali

Come prevede la legge di Bilancio per l’anno in corso le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate con il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima in scadenza il 31 marzo 2023 e la seconda il 31 marzo 2024.

Il decreto bollette ora concede più tempo per aderire e per saldare la prima rata spostando il termine al 31 ottobre 2023. Resta ferma al 31 marzo 2024 la seconda rata dovuta.

Ravvedimento speciale

Superando le regole ordinarie del ravvedimento operoso, la tregua fiscale consente tra le sue differenti possibilità di aderire a un cosiddetto ravvedimento speciale per sanare le violazioni tributarie legate alle dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti.

In sostanza sono definibili in via agevolata le violazioni delle dichiarazioni presentate e riferite a periodi di imposta ancora accertabili, comprese anche quelle cosiddette tardive presentate entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse.

L’adesione è possibile con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione o della prima rata, entro il 31 marzo 2023.

Il decreto bollette sposta ora il termine del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per versare la prima o unica rata e la dichiarazione, mentre le rate successive dovranno essere saldate entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con l’aggiunta degli interessi del 2% annuo.

Liti tributarie pendenti

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti non più entro il 30 giugno ma bensì al 30 settembre 2023, così come prevede il nuovo decreto bollette. Cambiano anche le date delle rate successive se gli importi dovuti superano i mille euro. Si potrà arrivare fino a un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre saranno ora dovute, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Sospensione dei processi

Più tempo per ottenere la sospensione del processo.

Dunque, proroga di tre mesi per chiedere la sospensione di un processo in corso, depositando in tribunale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata).

Le controversie definibili possono infatti essere congelate se il contribuente presenta una richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Ora il decreto bollette prevede la sospensione potrà arrivare fino al 10 ottobre 2023 e non più al 10 luglio 2023 come prevede la legge di bilancio.

Entro il 10 ottobre il contribuente ha comunque l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale dove è pendente la controversia, una copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Impugnazione delle pronunce per 11 mesi

Salgono da 9 a 11 mesi i termini i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione così come i termini per la proposizione del controricorso in cassazione purché siano in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023. Questo ultimo termine era fissato al 31 luglio 2023.

Il diniego alla definizione agevolata

Notifica al contribuente del diniego alla definizione agevolata: c’è tempo fino al 30 settembre 2024.

Il decreto bollette sposta dal 31 luglio 2024 al 30 settembre 2024 il termine entro cui può essere notificato al contribuente il no alla definizione agevolata con le regole previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Conciliazione agevolata

Accordo conciliativo con il Fisco, ci sono tre mesi in più per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 in primo e secondo grado: si può utilizzare fino al 30 settembre 2023 e non più al 31 luglio.

In alternativa alla definizione agevolata le controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado che hanno come oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, non più entro il 30 giugno 2023 ma bensì entro il 30 settembre 2023 con un accordo conciliativo con il fisco.

Stesso termine del 30 settembre per aderire alla conciliazione giudiziale viene fissato anche per le controversie pendenti dove la controparte sono le Entrate.

Infine, slitta sempre al 30 settembre 2023 anche il termine per la rinuncia agevolata dei giudizi in Cassazione.

Per ogni chiarimento e supporti è possibile rivolgersi agli uffici delle Associazioni Territoriali di riferimento.

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