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Consiglio di Stato: solo l’accertata mancanza di moralità professionale può giustificare l’esclusione

Secondo il Consiglio di Stato, l’omessa dichiarazione di condanne penali può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara solo in presenza di un obbligo stringente imposto dal bando, mentre, in caso contrario, il concorrente può ritenersi esonerato dal dichiarare l’esistenza di condanne per infrazioni penalmente rilevanti, ma di lieve entità.

La lex specialis di gara può prevedere, a pena di esclusione, che le dichiarazioni siano rese anche dai procuratori muniti di poteri decisionali la cui particolare ampiezza renda configurabile un vero e proprio amministratore di fatto.

Qualora neppure il bando preveda l’onere per il procuratore-amministratore di fatto di rendere le dichiarazioni, l’Amministrazione può disporre l’esclusione solo se risulti in concreto l’assenza dei requisiti di moralità, e non per il solo fatto che siano mancate le dichiarazioni.

Qualora la lex specialis non preveda alcuna sanzione espulsiva per l’omessa dichiarazione delle condanne penali relative ai procuratori speciali, tale omissione non può condurre all’esclusione dalla gara, giacché solo l’accertamento dell’effettiva mancanza del requisito di moralità professionale può giustificare la disposta esclusione.

Per esigenze attuali anche nei rapporti con gli Enti competenti ed approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

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