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Ricorsi amministrativi in materia lavoristica e previdenziale: la nuova disciplina dal gennaio 2017 – La situazione dei ricorsi in essere

Dal 1° gennaio 2017, data di piena operatività dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), sono entrate in vigore le nuove disposizioni concernenti la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzione ed avverso gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale.

La sostanza delle novità, recentemente illustrate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si riconducono al fatto che le ordinanze-ingiunzioni su lavoro e legislazione sociale nonchè le ordinanze-ingiunzione riguardanti la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro non sono più ricorribili in sede amministrativa bensì solo in sede giudiziaria.

In sede amministrativa sono ricorribili solo gli atti di accertamento diversi dalle ordinanze-ingiunzione.

A seconda, poi, se gli atti di accertamento sono adottati dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, dagli Ispettori del Lavoro o dagli Ispettori Inps, i relativi ricorsi vanno presentati, entro 30 giorni dalla notifica, alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro o alla sede del comitato per i rapporti di lavoro presso l’Ispettorato interregionale del Lavoro o ad altra sede.

In virtù della mancanza di una disciplina transitoria, le novità normative trovano applicazione nei confronti dei ricorsi che, alla data del 1° gennaio 2017, non risultino decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto.

Pertanto:

  1. per i ricorsi amministrativi che al 1° gennaio 2017 siano stati definiti a seguito di decisione o per i quali sia decorso il periodo per la formazione del silenzio rigetto, restando soggetti alla vecchia normativa, il termine di 30 giorni per proporre atto di opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dalla notifica della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione;
  2. per i ricorsi amministrativi che, al 1° gennaio 2017, non siano stati oggetto di decisione o per i quali non sia decorso il termine del silenzio rigetto e quindi non trattabili secondo la normativa previgente, essendo improcedibili, il termine di 30 giorni per proporre atto di opposizione ad ordinanza ingiunzione (in via giudiziaria) decorre dal 1° gennaio 2017;
  3. per i ricorsi amministrativi presentati dal 1° gennaio 2017, essendo inammissibili, il termine di 30 giorni per proporre atto di opposizione ad ordinanza (in via giudiziaria) decorre dalla data di notifica dell’ordinanza medesima.

Le aziende che dovessero trovarsi in una delle casistiche evidenziate, dovranno regolarsi di conseguenza.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento operativo anche in considerazione di alcune perplessità sorte in materia.

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