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Ambiente e DM sottoprodotti: dal Ministero i primi chiarimenti su iscrizione Camere Commercio ed altri aspetti tecnici

Il Ministero dell’Ambiente ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa sui sottoprodotti, chiarendo alcuni dubbi interpretativi sorti all’indomani della sua entrata in vigore, (notizia di marzo 2017 dal titolo “Ambiente e Sottoprodotti: dal 2 marzo 2017 è in vigore il nuovo regolamento”).

Il Ministero, in particolare, ha analizzato i seguenti aspetti:

  • l’iscrizione presso le Camere di Commercio da parte dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti;
  • la vidimazione delle schede tecniche.

Iscrizione dei produttori e degli utilizzatori

La nuova normativa ha previsto, tra le altre cose, l’istituzione presso le Camere di Commercio di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tale previsione, secondo il Ministero, ha lo scopo di creare un “contenitore” dei dati e dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti, facilitando così lo scambio di questi materiali.

L’iscrizione, quindi, ad avviso del Ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori od utilizzatori e non influisce in alcun modo sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto, che è di carattere oggettivo e dipende dal ricorrere o meno delle condizioni e dei requisiti previsti dalla attuale normativa prevista dal codice dell’ambiente.

Al riguardo, infatti, il Ministero ha chiarito che lo scopo del decreto non è quello di innovare la disciplina sulla gestione dei sottoprodotti, quanto piuttosto quello di indicare “alcune modalità” per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Si tratta, peraltro, di “modalità indicative” che non devono essere considerate “esaustive”, in quanto è sempre ammessa la possibilità di dimostrare con ogni mezzo alternativo che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto.

Il Ministero ha inoltre sottolineato che dall’iscrizione non deve derivare alcun onere per produttori ed utilizzatori, come espressamente previsto dalla normativa.

La vidimazione delle schede tecniche

Le schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto, devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. La vidimazione è gratuita.

Al riguardo, si ricorda che, nelle schede tecniche devono essere riportate, in particolare, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore o tipologia di attività nell’ambito della quale possono essere utilizzati, nonché le tempistiche e le modalità per il loro deposito e movimentazione.

Tali informazioni, peraltro, possono essere contenute anche in altra documentazione (es. contratti tra produttori ed utilizzatori), purchè idonea a dimostrare la certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non volersi disfare del materiale.

Per ogni supporto operativo ritenuto utile anche nei rapporti con gli Enti competenti e le Camere di Commercio è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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