La Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’appaltatore non sia in grado di apprezzare il danno economico la riserva potrà essere iscritta anche senza quantificazione, da precisare nelle successive iscrizioni contabili, che vanno qualificate quali integrazioni dell’originario e iniziale contenuto.
E’ quanto emerge da una recente ordinanza che ha fornito una interessante interpretazione in materia di iscrizione delle riserve contabili nel corso di un appalto pubblico.