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Decreto Rilancio: bonus affitti botteghe e negozi

Il bonus affitti che, nella nuova versione del decreto Rilancio, matura a fronte del pagamento dei canoni di locazione per gli immobili utilizzati nelle attività di impresa, si caratterizza per la complessità nella utilizzazione che viene compensata da una più ampia platea di beneficiari.

Il bonus nasce con il dichiarato intento di sostenere gli imprenditori titolari di micro e piccole imprese che, a causa dello stop dell’attività riconducibile alla pandemia da Coronavirus, si sono trovati in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione legati all’esercizio dell’impresa.

Nella versione iniziale (decreto Cura Italia), il bonus consisteva in un credito di imposta, pari al 60% del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe, da utilizzare in compensazione con il modello F24 e unicamente dalle imprese, con esclusione quindi dei lavoratori autonomi.

Un bonus facile da maturare, basta pagare il canone di locazione. Semplice da utilizzare, compensazione in F24 anche con altre imposte nel modello F24.

Il perdurare dell’emergenza e, quindi, l’aumento della durata del lockdown, ha indotto il Governo a prorogare la durata del bonus estendendola anche ai canoni di locazione dei mesi di aprile e maggio e, con l’occasione, si è provveduto anche a riformulare interamente le regole per la fruizione di questo credito di imposta.

Il Decreto Rilancio, infatti,  da un lato ha ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione e, dall’altro, ne ha limitato la fruizione ai soli contribuenti che effettivamente hanno subito una riduzione del fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il risultato è una norma la cui applicazione è più complessa rispetto a quella del bonus istituito dal decreto Cura Italia.

Il nuovo credito di imposta affitti spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professione, a fronte del pagamento dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Con l’aumento delle tipologie di canoni, di immobili e di attività che possono godere del bonus, vengono introdotte nuove limitazioni:

  • I soggetti destinatari devono aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, tetto questo che però non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche.
  • E’ necessario aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
  • La misura del credito di imposta che rimane pari al 60% dell’ammontare dei canoni effettivamente pagati.

Lo stesso Decreto Rilancio ha eliminato i limiti annui di utilizzo dei crediti in compensazione, fissati in precedenza in 700.000 euro (dei crediti di imposta e dei contributi compensabili) e 250.000 euro (per i crediti da quadro RU), innalzando, con decorrenza dal 2020, a 1 milione di euro il tetto annuo dei crediti compensabili.

La vera novità, introdotta dal Decreto rilancio, consiste nella possibilità di cedere, in tutto o in parte, questo credito di imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

La cedibilità del credito di imposta è finalizzata ad aumentare il valore della misura di sostegno per i soggetti destinatari che hanno maggiore interesse a misure che si traducano in flussi di denaro a loro favore.

A questo punto:

  • E’ necessaria l’emanazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per far diventare operativa da parte dei soggetti destinatari la misura del bonus affitti,
  • Serve che sia comunicato il codice tributo,
  • Si attende l’uscita del provvedimento del direttore dell’Agenzia, per coloro che intendono monetizzare il credito tramite la cessione a terzi, con il quale saranno comunicate le regole attuative.

Al momento rimangono ancora dubbi sull’effettiva capacità e semplicità di utilizzo del bonus affitti.

Considerato che il credito di imposta matura a fronte del pagamento dei canoni, si dovrebbe comunque anticipare gli stessi al proprietario dell’immobile per poi farsene restituire il 60% una volta conclusa la cessione del credito di imposta.

Sarebbe opportuno prevedere chiaramente che il credito matura anche a fronte del pagamento del solo 40% del canone purché, contestualmente, vi sia la cessione dello stesso al proprietario.

In alternativa a tale possibilità sopra citata, non resterebbe altra soluzione che ottenere un finanziamento bancario con cui pagare i canoni di locazione per poi vedersene rimborsato il 60% a fronte della successiva cessione del credito al medesimo istituto finanziatore, con l’aggravio di costi per il percettore del bonus.

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