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Decreto Trasparenza e nuovi obblighi informativi su rapporto di lavoro: la circolare INL introduce alcune importanti semplificazioni

Dal 13 agosto 2022 sono entrare in vigore le norme sugli obblighi informativi ai lavoratori sul rapporto di lavoro (nostra notizia dal titolo “Decreto Trasparenza – Nuovi obblighi informativi – Rapporto di lavoro”). E’ intervenuta, infatti, in materia una circolare , dell’INL che chiarisce questo aspetto ed altri che sintetizziamo di seguito.

Relativamente alle informazioni da fornire ai lavoratori in forza al 1° agosto 2022 la circolare chiarisce che rispetto al vuoto normativo per i lavoratori assunti tra il 2 ed il 12 agosto 2022 agli stessi si applicano gli stessi obblighi previsti per i colleghi in forza al 1° agosto 2022. Un altro importante chiarimento e novità riguarda il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (introdotto dal decreto trasparenza) che non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.

Tuttavia, la circolare INL fa presente che fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 (ad esempio orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità, il luogo di lavoro, la sede del datore, l’inquadramento contrattuale del lavoratore, la data di inizio e la tipologia del rapporto, la durata del periodo di prova, la retribuzione), la relativa disciplina di dettaglio dei nuovi adempimenti potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale ed al fine di agevolare il più possibile gli adempimenti per i datori di lavoro, la circolare chiarisce che l’informativa potrà avvenire eventualmente anche sulla e-mail personale o aziendale del lavoratore o con la messa a disposizione sulla rete intranet aziendale fermo restando la necessità, per il datore, di conservare la prova della consegna. La circolare inoltre, per i resto, illustra le novità del decreto trasparenza e tratta anche degli aspetti sanzionatori.

Per ogni necessità e supporto è possibile rivolgersi alle vostre Associazione Territoriali di riferimento.

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