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Rientri dai congedi per maternità: operativo lo sconto contributivo per 12 mesi dal rientro a favore lavoratrici madri

Operativo l’esonero contributivo del 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità introdotto sperimentalmente per il solo anno 2022 dalla Legge di Bilancio per il 2022 (art 1, comma 137, legge 234/2021).

E’ intervenuta, infatti, dopo diversi mesi, una recente circolare INPS che detta le istruzioni operative. Il beneficio, per la durata di 12 mesi dalla data del rientro, si applica alle dipendenti di tutti i settori, escluso quello della pubblica amministrazione, ed a tutti i contratti di lavoro, sia quelli instaurati, sia quelli instaurandi, compreso il contratto di apprendistato, intermittente, di lavoro domestico e le assunzioni a scopo di somministrazione. Ammesso il riconoscimento dello sconto anche in favore delle lavoratrici che al termine dell’astensione obbligatoria abbiano fruito del congedo parentale o a quelle rientrate dal congedo post-partum a condizione che il rientro effettivo (dall’astensione obbligatoria o da quella facoltativa) avvenga improrogabilmente entro il 31 dicembre 2022.

L’agevolazione del 50% è pienamente cumulabile con altre già in essere, come l’esonero contributivo dello 0,80 ex art 1, comma 21, della legge 234/2021 (incrementato dall’1,2% per il secondo semestre 2022 dal decreto aiuti bis) che sarà fruibile sulla contribuzione residua post applicazione dello sconto del 50%.

I datori di lavoro, per potere riconoscere l’esonero, dovranno seguire una apposita procedura all’interno del cassetto previdenziale INPS e successivamente esporre l’esonero nel flusso Uniemens per ogni singolo mese di competenza, compresi i mesi arretrati, che potranno essere recuperati entro il flusso di dicembre 2022.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di appartenenza.

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