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Rientri dai congedi per maternità: lo sconto contributivo decorre dalla data del rientro. Chiarimenti per datori di lavoro e dipendenti

L’INPS, con recente messaggio, fornisce importanti chiarimenti sulla gestione dell’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri dalla maternità secondo quanto stabilito dalla vigente nuova normativa (nostra notizia del 30-09-2022 dal titolo “Rientri dai congedi per maternità: operativo lo sconto contributivo per 12 mesi dal rientro a favore delle lavoratrici madri”).

L’INPS chiarisce che in caso di rientro inframensile dalla maternità, l’esonero del 50% della contribuzione a carico del dipendente dovrà essere applicato sul solo imponibile previdenziale maturato a decorrere dal giorno del rientro effettivo e nei successivi 12 mesi e di questo devono tenere conto i datori di lavoro. Inoltre precisa che eventuali assenze fruite dopo la fine del congedo obbligatorio non inficeranno il diritto all’esonero ma ne sposteranno solo in avanti la decorrenza. L’INPS riconosce che alcune autocertificazioni richieste da alcune sedi territoriali per ottenere il codice di autorizzazione non devono considerarsi obbligatorie in quanto non previste dalla normativa. L’INPS fornisce , altresì altre precisazioni di carattere generale.

Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle Associazioni Territoriali di riferimento.

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