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Bando parco agrisolare per aziende agricole, agroindustriali, A.T.I.- R.T.I. – CER

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio il decreto del 19 aprile 2023 contenente gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il nuovo decreto Parco Agrisolare 2023, programma le risorse residue destinate dal PNRR all’efficientamento e alla solarizzazione degli edifici agricoli, zootecnici e agroindustriali.

Con un stanziamento di fondi PNRR da quasi un miliardo di euro, concede contributi a fondo perduto fino all’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Contributi al Fotovoltaico su tetti agricoli

  • 80% di contributo a fondo perduto per le imprese agricole di produzione primaria su tutto il territorio nazionale nei limiti dell’autoconsumo, con la nuova fattispecie dell’autoconsumo condiviso (700 milioni di euro);
  • 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per PMI aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell’energia prodotta senza vincolo di autoconsumo, per imprese agricole di produzione primaria (75 milioni);
  • fino all’80% di contributo a fondo perduto e possibilità di vendita dell’energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli (150 milioni di euro);
  • 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per PMI e aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell’energia senza vincolo di autoconsumo, per imprese della trasformazione da agricolo in non agricolo.

Dopo il via libera della Commissione UE, il nuovo Avviso 2023 definisce la platea dei beneficiari, i criteri di ammissione al beneficio, le modalità e i termini di invio delle domande.

Gli incentivi del bando Parco Agrisolare 2023

Una delle novità previste per il nuovo bando Parco Agrisolare riguarda la portata dei contributi, per il quale il PNRR ha stanziato un miliardo di euro.

Il testo introduce il vincolo dell’autoconsumo, anche nella nuova formula “condivisa”, qualora più aziende agricole, costituite in forma aggregata, realizzino l’investimento per la produzione di energia da impianti fv. Gli incentivi elargiti sono contributi a fondo perduto sulla spesa effettuata, l cui intensità varia non solo a seconda dell’intervento ma anche del tipo di azienda richiedente.

Il decreto sul Parco Agrisolare promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli.

L’intervento si pone all’interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui obiettivo è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.

Si prevede l’erogazione di contributi che potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, ottenuto tramite la rimozione dell’eternit e dell’amianto sui tetti e il miglioramento della coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati già esistenti e strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. Inoltre, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  1. per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  2. per la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto per il fabbricato;
  3. per la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in funzione della destinazione produttiva del fabbricato. Ad ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

SPESE AMMISSIBILI

A. realizzazione di impianti fotovoltaici:

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  • sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete. Fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo.

In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere 100.000 euro. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30.000 euro.

Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1MW. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

B. rimozione e smaltimento dell’amianto e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

  • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/kWp. Per tutti gli interventi sono ammissibili: le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali, elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’approvazione, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Inoltre, la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.

Gli interventi ammissibili ai contributi Parco Agrisolare

Il decreto ha come oggetto principale la realizzazione di impianti fotovoltaici, con una potenza compresa tra i 6 kWp e e 1 MWp, sui tetti e le coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale. Comprendendo anche l’installazione di eventuali accumuli a batterie e i costi di connessione alla rete. Per questi interventi il decreto stabilisce un limite di spesa di 1.500 euro/kWp nel caso del solo fotovoltaico a cui si aggiungono ulteriori euro 1.000 euro/kWh se presente un sistema di stoccaggio energetico.

In aggiunta al fotovoltaico si possono prevedere anche una serie di lavori di riqualificazione, quali:

  • rimozione dell’amianto;
  • isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il provvedimento riporta una lista di beneficiari che potranno fare domanda al bando Parco Agrisolare. Questi sono: imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO riportato nell’Avviso Pubblico che il Ministero dell’Agricoltura deve ancora emanare; le cooperative agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; Associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili costituite dai soggetti sopra menzionati.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra Articolazione territoriale di riferimento.

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